Approfondimento
giovedì 15 novembre 2007
Rischia il medico stressato
Gli ospedali chiedono turni prolungati contro le regole europee – Errori in agguato
Disattese in reparto le norme sugli orari
Recenti interpelli rivoli alla Direzione generale per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro hanno richiamato la delicata questione dell’inderogabilità del riposo giornaliero in 11 ore e la possibilità del riposo settimanale in giorno non domenicale. E hanno ribadito la continuità (o meno) del riposo s e t t i m a n a l e con quello giornaliero escludendo la chance di assorbire le 11 ore del riposo giornaliero nelle 24 ore di quello settimanale. Le vicende dell’estate scorsa circa l’intervento dell’Ispettorato del lavoro in s i t u a - zioni di mancato rispetto del p e r i o d o minimo di riposo giornaliero in campo sanitario, portano a ricordare le norme del decreto legislativo 66 del 2003 in tema di orari di lavoro, che attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE ma è spesso disatteso nei nostri ospedali. Il decreto fissa in 48 ore l’orario del massimo settimanale, mentre il normale orario prevede un massimo di 40 ore settimanali con possibilità di migliorie attraverso i contratti collettivi di lavoro: nel contratto della dipendenza medica l’orario è 38 ore settimanali con quattro ore destinate all’aggiornamento. Con la sentenza del 5 ottobre 2004 (cause C- 397/01 e C-403/01) a chiarimento della direttiva 93/104/Ce la Corte di giustizia europea ha stabilito che il superamento delle 48 ore settimanali è consentito solo con l’accettazione espressa del singolo medico: non basta che i contratti collettivi “aprano” a maggiori orari. Il riposo giornaliero è fissato in 11 ore continuative (ogni 24 ore) e per ogni 6 ore di lavoro va prevista una pausa di almeno 10 minuti. Inoltre il riposo giornaliero non può essere riassorbito dal riposo settimanale previsto in almeno 24 ore consecutive, che spetta ogni 7 giorni, di regola domenica, con la possibilità di cumulo dei due riposi con un totale di 35 ore. In caso di richiamo al lavoro con reperibilità mentre si fruisce della sosta giornaliera di 11 ore o della settimanale di 24, il riposo interrotto riprenderà ex novo a decorrere dal termine della prestazione lavorativa fuori orario, senza cioè cumulo con le ore godute prima della chiamata. Turni di notte - Il lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore, salvo l’individuazione specifica nei contratti collettivi, anche aziendali e di conseguenza concordati, di periodi di riferimento più ampi. Se ne deduce che l’orario massimo per un turno non può superare le 13 ore nella giornata lavorativa nell’ambito del debito orario settimanale. E’ vietato adibire al lavoro notturno (ore 0-6) le donne dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Né sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre (o in alternativa il padre convivente con la stessa) di un figlio di età inferiore ai 3 anni, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente sotto i dodici anni e il lavoratore che abbia a proprio carico un disabile (legge 104/92). Particolare riguardo va posto nei doppi turni dell’orario di lavoro articolato su mattina e notte, per la mancanza di rispetto del minimo delle ore di riposo previste dal dlgs 66/03 tra un turno che copre oltre la metà dell’orario giornaliero e un altro turno che eccede nelle ore di lavoro sino ad arrivare talora al massimo giornaliero consentito. Coperture - Lavoro notturno o in turni massacranti, in caso di “malpractice”, potrebbero essere considerati dal giudice come condotta imprudente, salvo urgenze inderogabili. Studi recenti hanno evidenziato che, in campo sanitario, uno stress lavorativo dovuto a un orario eccedente le 8 ore nella giornata porta a diminuite capacità con maggior incidenza di errori o omissioni. Idem la deprivazione di sonno. Specie per i turni eccedenti le 13 ore, si chiede spesso un lavoro aggiuntivo. Ma “incidenti professionali” dopo tale orario possono non essere coperti dall’assicurazione ospedaliera in quanto “censurabili” per inosservanza a norme di legge e talora regolamenti dello stesso ente. L’eventuale attività in libera professione (vedi anestesisti) oltre le 13 ore è incompatibile nella stessa struttura in quanto elude una norma di legge. In altre strutture è coperta dalla assicurazione personale, ma solo per condotte compatibili con la ragionevolezza comportamentale. E la direzione sanitaria risponderà del mancato controllo del rispetto delle norme nell’imposizione degli orari e nel compilare i turni mensili.