Approfondimento
mercoledì 27 giugno 2007
AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA’ DEL SENATO IN MERITO AL DDL 1598/2007 (DDL TURCO) AVVENUTA IN DATA 27/06/07
Disegno di legge:
“Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”
La CIMO-ASMD prende atto che l’audizione si è svolta relativamente ai soli articoli 4 e 5 del DDL in oggetto perché la Commissione Sanità del Senato ha deciso di stralciare dal testo gli articoli 1 (Sicurezza delle cure), 2 (Responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario), 3 (definizione stragiudiziale delle controversie).
In merito agli articoli 4 e 5 la CIMO-ASMD ritiene che essi, compatibilmente con i tempi parlamentari, dovrebbero essere totalmente riscritti secondo il testo qui sotto riportato.
La proposta della CIMO-ASMD
Articolo 4
(Attività libero-professionale intramuraria)
1. L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, nelle forme di cui all’art. 15 quinquies comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.
2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 è garantito dai direttori generali delle Aziende sanitarie che sono tenuti, a tale scopo, ad individuare e rendere effettivamente disponibili locali idonei, separati e distinti da quelli in uso per l’attività istituzionale, nonché le necessarie attrezzature ed il personale di supporto, secondo standard quali-quantitativi da definirsi in sede di Coordinamento regionale ex art. 9 ccnl 3/11/05 della dirigenza sanitaria.
3. Il reperimento degli spazi di cui al comma 2 è garantito dai direttori generali delle Aziende sanitarie, oltreché con adeguati interventi edilizi su immobili in proprietà, anche mediante l'acquisizione di altri spazi esterni, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni concernenti l’uso di locali esistenti, previo parere di idoneità del Collegio di Direzione.
4. Le attività di cui al comma 3 sono completate in un arco temporale di trenta mesi a decorrere dal 31 luglio 2007. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui al comma 3 e, comunque, fino alla stipula del ccnl della dirigenza sanitaria per il quadriennio 2006-2009, si applicano le vigenti misure attuative dell’esercizio del diritto di cui al comma 1.
5. Ai fini di cui al comma 2, sono affidate alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione e l'attuazione delle misure dirette ad assicurare, anche con interventi di carattere normativo succedanei alle intese raggiunte in sede di Coordinamento regionale ex art. 9 ccnl 3/11/05 della dirigenza sanitaria, la definitiva ordinaria sistematizzazione della attività libero-professionale intramuraria. La gestione del corretto esercizio di quest’ultima è affidata alle Aziende sanitarie, con integrale responsabilità propria, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: determinazione, in accordo con i professionisti e sulla base di previe intese con le rappresentanze sindacali locali, di un tariffario prestazionale; affidamento a personale che opera per conto dell’Azienda della prenotazione delle prestazioni da eseguirsi in spazi e tempi separati rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi prestazionali che non debbono superare, nel loro complesso, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; modalità di versamento dei compensi dell'attività stessa.
Articolo 5
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
1. Il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 15-quater e il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono soppressi.
2. Dopo il comma 5 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
6. Con effetto dalla scadenza del contratto individuale vigente ed a valere per gli incarichi dirigenziali conferiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge,
- la direzione di struttura complessa comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico prevista dal contratto individuale;
- la direzione di struttura semplice comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico prevista dal contratto individuale, limitatamente alle strutture aventi specifiche caratteristiche di natura organizzativa e gestionale definite dall’atto aziendale secondo le linee guida regionali di cui al Coordinamento regionale previsto dall’art. 9 ccnl 3/11/05 della dirigenza sanitaria;
- per tutti gli altri incarichi dirigenziali-professionali e per i rapporti ove l’incarico non sia stato conferito è ammessa, a domanda, la opzione annuale di cui al comma 4 per transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e dal secondo al primo.
3. In occasione di ciascun rinnovo di contratto collettivo nazionale della dirigenza sanitaria, sono individuate specifiche e separate risorse per il finanziamento della indennità di esclusività di rapporto tali da garantire la sua rivalutazione annuale in misura non inferiore al tasso di inflazione reale maturato dalla scadenza del precedente contratto collettivo.
Commento CIMO-ASMD
Il testo attuale del DDL 1598 si presta ad alcune significative osservazioni che qui riassumiamo:
Articolo 4 – La libera professione intramoenia (LPI od ALPI) deve essere garantita (OK, c.1) e non “concessa”, anche con interventi (regionali) di ristrutturazione edilizia. Detti interventi debbono essere completati entro il 31/07/08.
Nelle more, la LPI continua ad essere garantita come ora fino a tale data. Nel frattempo, in accordo con le OO.SS. interessate, le Regioni definiscono nuove regole per la LPI, tutta all’interno delle strutture aziendali.
Tra le suddette misure, le Regioni “con le risorse disponibili possono, ove necessario, acquisire altri spazi ambulatoriali esterni (valutati anche dal Collegio di Direzione) idonei allo scopo, mediante l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni.
Ciò di fatto, fissa la morte dell’attuale LPIA (libera professione intramoenia allargata) al 31/07/08.
Per la CIMO-ASMD, 12 mesi di agonia non sono assolutamente sufficienti a risolvere il problema degli studi medici privati e delle attrezzature in essi contenute. 12 mesi 12 non sono sufficienti a garantire, per tutti i medici, spazi interni separati, distinti ed in orari “consoni” all’utenza. Le regole valgono per tutti, anche per la “casta”universitaria.
La CIMO-ASMD concorda sulla serietà di gestione della LPI, che – ad esempio – richiederebbe CUP separati, POS in ogni ambulatorio, chiarezza sulle modalità di costruzione delle tariffe e sulle percentuali economiche per i medici e per il personale di supporto.
La CIMO-ASMD si chiede, però, che garanzie ci siano che le regole aziendali – da concordarsi con le OO.SS. Mediche – vengano rispettate da Merano a Pantelleria.
Sul punto, pertanto, la CIMO-ASMD mantiene pesanti riserve e continua a ritenere che queste regole siano insufficienti a garantire, dovunque, il diritto alla LP, in tutte le forme attualmente concesse dalle Leggi e dai Contratti di Lavoro.
La CIMO-ASMD non si fida, perché la storia sanitaria d’Italia è piena di diritti negati, di istituti contrattuali inapplicati, di ricatti (personali e divisionali) sulla LP, di concessioni fatte a taluno e negate a talaltro, di stanze dozzinanti soppresse, di NAS invadenti e di licenziamenti per giusta causa.
La CIMO-ASMD non si fida, soprattutto perché le regole dovrebbero essere contrattuali e concordate anche con le Regioni. Per fare ciò, non bastano 12 mesi: anche 30 (31/12/2009) sarebbero (e saranno!) pochi.
Infine, quali le pene per i Direttori Generali inadempienti? Chi rimborserà i medici per i danni economici derivanti dalla mancata attivazione di una vera LPI per tutti i medici che la richiedessero?
Articolo 5 – E’ costituito, ora, da 3 commi (invece di 4) ma la sostanza non cambia. Sull’esclusività di rapporto il testo attuale è un po’ più chiaro dei 2 precedenti perché:
a) chiarisce che la direzione di struttura complessa comporta sempre “l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico individuale”;
b) chiarisce che la stessa regola vale sempre anche per le SS (strutture semplici) a valenza dipartimentale con autonomia gestionale;
c) definisce i rapporti tra la durata dell’incarico e l’opzione intra-extramoenia, abolendo – di fatto – la data del 30 novembre (esistente ai sensi del vigente CCNL).
Rispetto al testo proposto dal Ministro Turco prima del Consiglio dei Ministri dell’11/05/07, tuttavia, mancano alcuni, pesanti, elementi (prima presenti):
1) il confronto regionale con le OO.SS.MM.;
2) l’impegno della rivalutazione contrattuale dell’indennità di esclusività dal (lontano) 2000 al 2005.
Si tratta di 2, gravissime, lacune … volute!
In conclusione
La CIMO-ASMD ribadisce alla Commissione Sanità del Senato quanto già sostenuto anche nel corso dell’audizione precedente ed esprime la sua più viva preoccupazione sul fatto che il tentativo attuale di superare il testo originale del DDL 1598 possa determinare un ulteriore ritardo nella conversione in legge del DDL stesso entro il termine limite del 31 luglio 2007, data di scadenza dell’ALPI (libera professione intramoenia allargata).
La CIMO-ASMD ribadisce che il Governo che ha creato con il DDL Bersani il problema della data limite dell’ALPI ha il dovere di trovarne la soluzione legislativa.
Infatti:
al fine di superare gli effetti della Legge 248/06 (Art. 22 bis, c. 2 ovvero proroga della ALPI, limitata alla data ultima del 31/7/08) occorre tenere conto dei seguenti elementi:
1) gli invocati “interventi strutturali necessari” non sono stati effettuati nell’80% delle Regioni, nonostante fosse per Loro “atto dovuto”;
2) è pertanto indispensabile un RINVIO SECCO DEL TERMINE ANZIDETTO al 31/7/08 (come minimo) o, più logicamente, al 31/12/09, data di scadenza del CCNL 2006-2009;
3) qualora ciò non avvenisse, GOVERNO e PARLAMENTO debbono sapere che i costi legati ai danni economici, derivanti ai dirigenti medici e sanitari dall’eliminazione di un fondamentale istituto contrattuale, non potrebbero che scaricarsi – inevitabilmente – sui costi contrattuali e sulla finanziaria 2008.
Poiché, secondo la recentissima indagine sull’ALPI (svolta dalla Commissione Sanità del Senato) ha evidenziato che oltre il 59% dei medici la effettua, con un introito medio di 26.000 euro/annui, è facile comprendere l’entità del danno economico derivante ai Colleghi: oltre 1,5 miliardi di euro/anno;
4) a ciò si aggiunga che il CCNL è scaduto da oltre 18 mesi e che i medici danneggiati saranno ovviamente costretti a tutelare in ogni Sede giurisdizionale i propri diritti lesi.
RICHIESTA CIMO-ASMD
Alla luce di quanto sopra, la CIMO-ASMD richiede che il problema dell’ALPI vada quantomeno risolto inserendo, in un DECRETO LEGGE da emanare urgentemente, lo slittamento della data del 31/7/07, con il ricorso alla seguente formulazione non ulteriormente contrattabile:
“Le attività di cui al comma 2, Art. 22 bis della Legge n. 248/2006 sono prorogate alla data del termine della valenza giuridica ed economica dei CCNL 2006-2009 della dirigenza sanitaria”.
Distinti saluti.
Dr. Stefano Biasioli
Presidente Nazionale CIMO-ASMD