Approfondimento
giovedì 28 dicembre 2006
ALIQUOTE PENSIONI 2007
L’incremento è dovuto all’aumento della scala mobile, che si calcola in base all’inflazione del 2006
Retribuzione pensionabile più alta di Gigi Leonardi
Il tetto massimo sale di 786 €. Che tocca la cifra di 40.083 €
Aumenta di 786 euro il tetto di retribuzione pensionabile nel 2007. L'incremento è dovuto all'aumento della cosiddetta «scala mobile» delle pensioni, che sulla base dell'inflazione 2006 è stata fissata in via provvisoria in un più 2%. Sia pure «sfondato» dalla Finanziaria del 1988, il «tetto» da considerare ai fini del calcolo delle pensioni continua a esistere nella sua forma che possiamo definire di base, soglia oltre la quale si applicano aliquote di rendimento ridotte rispetto al 2%. Con la legge di riforma del tfr (n. 297/1982) è stato infatti introdotto il principio secondo cui il limite della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni. Maggiorando il tetto 2006 del 2%, il «plafond» 2007 sale quindi da a 39.297,00 a 40.083,00 euro (77 milioni e 611 mila delle vecchie lire).
Le fasce di retribuzione. Seguendo quanto stabilito dall'art. 21 della citata legge finanziaria del 1988 (n. 67/1988), le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari:
- al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 40.083,00 euro (tetto di base per il 2007);
- all'1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 40.083,00 e 53.310,39 euro;
- all'1,25% per la fascia compresa tra il 33 e il 66%, ossia per la quota compresa tra 53.310,39 e 66.537,78 euro;
- all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l'eventuale quota eccedente 66.537,78 euro.
Dal 1° gennaio 1993, con la riforma Amato (dlgs n° 503/1992), l'ammontare della pensione è costituita dalla sommatoria di due distinte quote (A+B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità acquisita dopo il 10 gennaio 1993.
Le nuove aliquote. La stessa riforma Amato, oltre ad allungare gradualmente il periodo di riferimento circa la base pensionabile (gli ultimi dieci anni sono andati a regime dal mese di maggio 2001) ha apportato modifiche anche alle aliquote di rendimento da applicare alla retribuzione oltre il «tetto». Pertanto, per il calcolo della quota B (riferita alla contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1992), fermo restando il 2% per ogni anno di contributi sulla fascia di retribuzione fino al «tetto», le aliquote di rendimento per la quota eccedente sono state rettificate come segue:
- 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del «tetto», ossia per la quota di retribuzione compresa tra 40.083,00 e 53.310,39 euro;
- 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il «tetto», ossia per la quota compresa tra 53.310,39 e 66.537,78 euro;
- 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il «tetto», ossia per la quota compresa tra 66.537,78 e 76.157,70 euro
- 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del «tetto» (eccedente 76.157,70 euro). (riproduzione riservata)