Approfondimento
lunedì 12 gennaio 2009
DIRIGENTE PUBBLICO: CHI SEI, TU ?
(Riflessioni sul DDL Brunetta-Tremonti, AS 847; Atto Camera n.2031)
Il 18 Dicembre 2008 il Senato ha approvato il DDL Brunetta-Tremonti , DDL che ha un TITOLO TEMPESTOSO e MAGNILOQUENTE , in linea con il temperamento del Ministro della PA.
Si tratta di 9 articoli emblematici:
1. Delega al Governo in materia di riforma del lavoro nella PA (pubblica amministrazione);
2. Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva ed integrativa e funzionalità delle PA;
3. Principi e criteri in materia di valutazione della PA;
4. Principi e criteri per favorire il merito e la premialità;
5. Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica;
6. Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;
7. Norma interpretativa sulla vice dirigenza;
8. CNEL;
9. Corte dei Conti.
La Semplice lettura dei “titoli” degli articoli fa intuire la limitata sostanza del provvedimento. Si tratta di una “grida” , di manzoniana memoria, che nasce da un sentimento ministeriale di rancore verso la Pubblica Amministrazione (PA), senza alcuna distinzione tra settore e settore, tra apparato ed apparato, tra funzione e funzione.
Rancore, sfiducia, financo disprezzo. E convinzione assoluta sull’efficacia delle penalizzazioni (certe, accelerate, plurispecificate) e sull’inefficacia delle premialità (scritte ma mai certamente finanziate).
Ma andiamo per ordine.
1) Il Governo ha 9 mesi di tempo per adottare (senza nuovi o maggiori oneri !) uno o più decreti legislativi di modifica del D.Lgs.165/01 e della disciplina del rapporto di lavoro della PA (Art.2, c.2 , D.Lgs.165/01) e della relativa contrattazione collettiva.
Dopo 8 anni, si vuole riformare la PA e trasformare la contrattualistica. Dopo 8 anni, mentre il SSN soffre da almeno 15 anni (o da almeno 10 anni, per gli amici della Bindi) senza che si sia avviata una riforma sostanziale…
2) L’articolo 1 è , così, pieno di velleità: modificare le regole del lavoro pubblico per farle convergere con quelle del privato (“privato è bello!”…ignoto) e per migliorare l’efficienza-efficacia della PA. Brunetta non conosce la realtà che guida, altrimenti non avrebbe scritto: “ introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle strutture…valorizzazione del merito… (punti b) e c))”. Introduzione, valorizzazione ? Tutti i CCNL contengono, dal 1996, sistemi di valutazione del personale. Il problema, casomai, è quello del loro utilizzo e del loro effetto, mai incentivante in modo significativo. “Sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici….”.
Affermazione del principio di concorsualità per l’accesso alla PA e per le progressioni di carriera (punto e) ed f)) con “procedure concorsuali su base territoriale (punto g)).
C’è da chiedersi, allora, chi abbia scritto il D.Lgs.502/92 (prima) e quello 229/99, poi, con le modifiche ulteriori. Siamo certi che si tratti di padri ignoti e che ignota (e non parlamentare) sia la mano che ha scritto, ad esempio, l’art.15-septies del 229!
Nel SSN, poi, la progressione di carriera non avviene mai per concorso, salvo le strutture complesse.
Brunetta e Tremonti non sono così sicuri che i D.Lgs. emanandi siano fruttuosi, cosicchè si prendono ulteriori 24 mesi per correggerli ed integrarli (c.3).
Solo alla fine dell’articolo, poi, si fa menzione delle necessità di individuare le disposizioni di esclusiva competenza statale (ex Art.117, Costituzione) da quelle di tipo “concorrente”.
3) L’Art.2 punta a modificare la contrattualità nella PA per “migliorare l’organizzazione del lavoro”.
Come? Come in ogni Governo di impronta socialista, si punta chiaramente a ridurre gli spazi contrattuali potenziando gli ambiti legislativi (C.1 e 2).
Affermato il principio che “i diritti ed i doveri direttamente pertinenti al rapporto di lavoro” vanno riservati al CCNL (c.2, lettera a)) si vincolano gli spazi autonomi di contrattazione inserendo monitoraggi, citazioni del codice civile (art.1339-1419 c.2), vincoli imperativi sulla spesa (“limiti minimi e massimi di spesa…lettera e)), schemi tecnici sui costi, potenziamento della mobilità, riordino delle procedure contrattuali nazionali “IN COERENZA CON IL SETTORE PRIVATO…” (!?).
Si punta a riformare l’ARAN (competenze, strutture, organi) “rafforzandone l’indipendenza dalle organizzazioni sindacali, attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti…” (comma 2, lettera h, punto 1). Questo proposito testimonia quanto sostenuto, da sempre , dalla CIMO-ASMD: l’ARAN non è mai stato un “soggetto terzo” ma un’Agenzia piena di ex sindacalisti legati alla Triplice….
Si punta ad aumentare il potere contrattuale di Regioni ed enti locali, modificando i comitati di settore. Principi accettabili, se non fosse che – per via legislativa – si vuole imporre una riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, senza un preventivo, reale ed efficace, confronto con le OO.SS. autonome della dirigenza. Positiva è la volontà di modificare la durata, la tempistica e le procedure dei contratti, auspicabilmente previo un confronto anche con i sindacati autonomi, diversamente da quanto avvenuto in sala verde il 27/10/2008. Apprezzabile, altresì, è la previsione di una normativa di raccordo tra contrattazione pubblica e privata, mentre non chiaro risulta l’auspicio di una contrattazione integrativa “territoriale” (c.2, punto elle)) e di una “imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati”.
4) L’Art.3 tratta di principi e criteri di valutazione delle strutture e del personale della PA.
Senza neppure chiedersi il perché, in molti comparti pubblici (a differenza del SSN) il meccanismo valutativo del personale non sia mai stato estesamente applicato, il DDL delinea 9 principi guida così sintetizzabili: confronto con standards; obiettivi annuali (preventivi e consuntivi); indicatori di produttività; paragoni tra prestazioni omogenee in sedi diverse; riordino dei collegi tecnici; valutazione professionale ed organizzativa di “tutto“ (sic!) il personale dipendente (Art.3, c.2, lettera e), con piena autonomia; identificazione di un organismo centrale che indirizzi, coordini e sovraintenda la valutazione sul benchmarking e sugli obiettivi; la totale accessibilità dei dati; l’aumento dei poteri ispettivi; le azioni di rivalsa dei cittadini (individuali o come class action) presso il giudice amministrativo; il commissariamento e le azioni disciplinari in caso di “inadempimento”. Tutto ciò (comma 4) “senza aumento di spesa” , tranne il costo (4 miliardi/2008) per l’organismo centrale di cui sopra!
Infine, un altro sgarbo ai dipendenti pubblici: l’attività dei pubblici dipendenti non è tutelata dalla privacy (Art.3, c.8)! Fisiologia o patologia ?
5) L’Art.4 elenca i metodi (7 principi e criteri) per premiare il merito e la produttività. Si tratta delle classiche “brunettate”che non tengono conto di alcuni dati concreti: l’assenza di fondi adeguati “ex novo” da finalizzare a questo scopo e l’assenza di reali percorsi di carriera , favoriti dall’impegno individuale. Nella PA e nella Sanità , qual è la progressione di carriera (con o senza base meritocratica) ed a quanto ammonta l’entità dei fondi aziendali legati alla variabile aziendale dell’incarico ed alla produttività individuale all’interno dell’équipe ? quali sono, ancora, gli “specifici ed ulteriori” criteri premiali per chi è coinvolto in progetti innovativi ?
6) L’Art.5 tratta di dirigenza pubblica, di miglioramento della qualità lavorativa e della produttività , di nuove norme sugli incarichi dirigenziali (comma 1) “regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo” (!) . Più chiaro di così….è il modello toscano…
Indefinita la tipologia dei “dirigenti apicali”nella PA e chiarita la “dovuta obbedienza dei tecnici ai politici” , l’articolo elenca poi 14 principi che – partendo dalla presunta piena autonomia e responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane (c.2, lettera a) – individua una serie infinita di punizioni/sanzioni per i dirigenti che non sanzionino il personale e definisce nuovi criteri sugli incarichi e sul Comitato dei Garanti, la valorizzazione “mirata” delle “eccellenze” e la semplificazione della mobilità. Aggiunge poi alcune “chicche” da sottolineare:
a) la revisione delle incompatibilità dei dirigenti pubblici ed il “raffermamento” della loro autonomia rispetto ai sindacati ed all’autorità politica (comma 2, lettera l !). c’è da chiedersi se l’estensore di questa lettera elle sia, o meno, lo stesso della parte finale del comma 1 dello stesso articolo 5;
b) la previsione (lettera “o”) che – per i dirigenti – la quota del risultato non sia inferiore al 30% della retribuzione complessiva;
c) la deroga dal pensionamento coatto dopo 40 anni contributivi (Art.72, c.11, Legge 133/08) anche per i primari (classe estinta !) , che – come gli universitari ed i magistrati – potranno pensionarsi a 70 anni. Loro! E grazie ad un gene scomparso, quello “primaziale”. È il comma 3 , dell’Articolo 5….
Unanime il commento degli iscritti alla CONFEDIR ed alla CIMO-ASMD: “SENATUS MALA BESTIA “ ! Ne siamo certi: la mano scribacchina resterà ignota, per non subire le gogne categoriali della Bindi.
7) L’Art.6 prevede un aggravamento delle procedure disciplinari , con normativa vincolante per i CCNL (comma 1) , basate su 13 principi vessatori, tra cui: semplificazione e velocizzazione dei procedimenti disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale; estensione dei motivi li licenziamento (scarso rendimento, falsi attestati di presenza, falsi certificati medici); ampliamento dei controlli sulle malattie; risarcimenti economici e blocco degli aumenti retributivi (punti e) ed f), comma 2) per gli inefficienti; rivalsa/licenziamento in caso di inefficienza od incompetenza professionale; divieto di introdurre i collegi arbitrali di disciplina nei CCNL….
Ancora una volta, tanto bastone e nessuna carota, a dimostrazione della pregiudiziale sfiducia del Ministro della PA verso la PA stessa.
Con effetti perversi sul “morale delle truppe : una seconda Caporetto…”
8) L’art.7 afferma che “la vice dirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento….”, che ne ha specifica facoltà. È, questa, l’interpretazione legislativa dell’art.17-bis del D.Lgs.165/2001.
9) L’Art.8 assegna al CNEL il compito di relazionare annualmente sulla PA (livelli e qualità dei servizi erogati) e di raccogliere ed aggiornare l’archivio dei CCNL e degli accordi nella PA.
10) L’Art.9 potenzia il ruolo della Corte dei Conti nel controllo sulle gestioni pubbliche statali, regionali o degli enti locali. (c.1-2-3).
Vengono delineate le funzioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza della CdC, individuando – financo – “idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati” (comma 6) . Presidente e Consiglio di Presidenza rispondono per i danni causati solo in caso di dolo e di colpa grave (c.6).
Come si vede, solo i medici sono sempre esposti al pubblico ludibrio!
Al comma 8 un’altra chicca: “le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009 ..”, con una spesa prevista di 5 milioni di euro.
Commento conclusivo.
Il DDL Brunetta è in perfetta linea con le ripetute esternazioni del Ministro: è, quindi, pericoloso per l’intero settore della PA. Non conoscendo la realtà operativa, la distorce con conseguente elaborazione di proposte terapeutiche largamente non condivisibili, perché sbagliate.
Siamo convinti che la dirigenza pubblica sia largamente diversa da quella descritta dal presente disegno di legge. E ci auguriamo che la Camera lo modifichi profondamente, accogliendo almeno parte delle osservazioni formulate dalla CONFEDIR e dalle Confederazioni dirigenziali autonome. In caso contrario….