Approfondimento
mercoledì 21 gennaio 2009
Delibera Regione Toscana sul "Risk Management".
Oggetto: indirizzi per la gestione degli eventi avversi e la pratica dell’audit clinico (ex delibera G.R. n. 704 del 8.10.2007)
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che con deliberazione G.R. n. 1179 del 10.11.2003 è stato istituito in Regione Toscana il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente;
Vista la L.R. n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare l’art. 43 comma 1 lettera d) che individua il Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente quale organismo del governo clinico regionale;
Considerato che il PSR 2008/2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16/07/2008 conferma e sviluppa le azioni già previste dal precedente P.S.R.;
Preso atto che con il decreto n. 6604 del 22.11.2005 sono state definite le modalità di attuazione dell’audit clinico e della rassegna di mortalità e morbilità, quali rilevanti interventi di miglioramento della pratica clinica in quanto strumenti per l’analisi degli eventi avversi e la ricerca di misure di prevenzione, e quindi importanti strumenti organizzativi per la sicurezza del paziente;
Considerato che tra le azioni di coordinamento e sviluppo delle attività di gestione del rischio clinico, come previsto dalla delibera G.R. n.225 del 03-04-2006, vi è l’implementazione del sistema di segnalazione degli eventi avversi;
Considerato che con la deliberazione della G.R. n. 704 del 8.10.2007 sono stati forniti indirizzi per la gestione del sistema di attestazione volontaria delle buone pratiche per la sicurezza del paziente e degli eventi sentinella;
Vista la deliberazione G.R n .50 del 26.01.2004 che costituisce il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente e che i componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta Regionale su designazione del Consiglio Sanitario Regionale e che il Direttore Scientifico del succitato Centro Regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente (CRRCSP) è membro di diritto del Comitato stesso ed è anch’egli nominato dalla Giunta regionale;
Precisato che i componenti del sopra menzionato comitato tecnico scientifico svolgeranno l’attività a loro assegnata nell’ambito dei loro doveri di ufficio, senza quindi comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Vista la necessità di fornire ai Direttori Generali delle aziende sanitarie specifiche indicazioni riguardo alla procedura di analisi e di approfondimento da parte del Consiglio Sanitario Regionale degli eventi avversi di particolare rilevanza, procedura prevista dalla deliberazione della G.R. n. 704 del 08.10.2007;
Considerato che il sistema di gestione del rischio clinico del servizio sanitario toscano è stato presentato e discusso in vari consessi scientifici, ed è uno dei primi ad essere stato realizzato a livello nazionale ed europeo e rappresenta una esperienza pilota anche per altre realtà regionali;
Preso atto che l’esperienza di oltre un anno di applicazione della deliberazione G.R. n. 704 del 8.10.2007 nell’ambito di alcuni eventi avversi di particolare rilevanza accaduti, ha fatto emergere la necessità di adottare alcuni provvedimenti sul piano organizzativo, in particolare:
- distinguere la funzione di tutela della salute e di prevenzione degli eventi avversi svolta dall’audit clinico da quelle di individuazione delle responsabilità svolta dall’inchiesta amministrativa;
- ampliare il numero dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente alla luce delle nuove attività previste dall’analisi degli eventi avversi di particolare rilevanza ed attestazione delle buone pratiche;
- definire modalità di individuazione dei professionisti incaricati dell’audit clinico di eventi avversi di particolare rilevanza in modo più congruente alle necessità di approfondimento, trasparenza e rappresentatività;
- ottenere il massimo livello di confidenzialità e privacy delle informazioni raccolte nel corso degli audit clinici;
- stabilire i possibili provvedimenti di carattere organizzativo/gestionale da adottare in caso di eventi avversi di particolare rilevanza per la sicurezza dei pazienti;
- fornire al CRGRC il supporto del Comitato Tecnico Scientifico sugli atti di maggiore e particolare significato realizzati.
A voti unanimi
DELIBERA
- che la Direzione generale Diritto alla Salute, in ragione delle nuove funzioni di analisi degli eventi avversi di particolare rilevanza (eventi sentinella) e di attestazione delle buone pratiche attribuiti dalla deliberazioni G.R. n. 704 del 08.10.2007 al Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente, proceda ad un totale rinnovamento del Comitato Tecnico-Scientifico secondo i seguenti criteri:
• bando per la costituzione di un elenco regionale degli operatori del SSR di comprovata esperienza nelle differenti specialità, interessati a svolgere l’attività di auditor per la gestione degli eventi avversi;
• individuazione nell’ambito di suddetto elenco dei 15 membri del Comitato tecnico-scientifico del Centro GRC;
- che sono inoltre membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e ne costituiscono l’Esecutivo, il direttore del centro GRC, il direttore generale della Direzione Generale Diritto alla Salute o suo delegato, il Vicepresidente del CSR o suo delegato;
- che i componenti del gruppo di auditor incaricati di svolgere l’analisi degli eventi avversi siano individuati tra gli operatori di comprovata esperienza professionale e competenze presenti nell’elenco, di cui al primo punto, secondo le seguenti modalità:
a. individuazione, da parte dell’Esecutivo del Comitato Tecnico Scientifico con lettera formale di incarico del Vicepresidente del CSR, degli specialisti presenti nell’elenco a cui affidare l’audit clinico, procedendo secondo il criterio delle competenze specialistiche necessarie all’analisi dell’evento avverso e di disponibilità immediata a partecipare all’audit clinico;
b. eventuale integrazione del gruppo di auditor, in caso di eventi avversi di particolare rilevanza (eventi sentinella) la cui analisi presuppone particolari competenze specialistiche, con altri esperti del Servizio Sanitario Toscano o anche provenienti da altre regioni italiane;
c. composizione del gruppo di auditor con un minimo tre esperti ad un massimo di cinque, incluso il direttore scientifico del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente o suo delegato;
d. appartenenza degli auditor individuati per l’audit clinico ad area vasta diversa da quella in cui si è verificato l’evento avverso;
- che non ci si possa avvalere, per motivi di incompatibilità o conflitto di interessi, di auditor, che svolgono attività di consulenti tecnici d’ufficio o di parte od operano nella stessa area vasta in cui è avvenuto l’evento;
- che il Consiglio Sanitario Regionale valuta la relazione annuale predisposta dal CRGRC sulle attività svolte ed il piano per la sicurezza dell’anno successivo ed esprime pareri sui documenti di particolare rilevanza tecnico-professionale per la gestione del rischio clinico da esso realizzati;
- che le aziende sanitarie organizzino la gestione del rischio clinico, in caso di eventi avversi di particolare rilevanza (eventi sentinella), assicurando una attuazione corretta e in tempi congruenti alla gravità della situazione delle azioni previste dalla procedura stabilita dalla deliberazione G.R. n. 704 del 8.10.2007 e dall’allegato A, parte integrante della presente delibera;
- che all’audit clinico, in ragione delle particolari finalità per le quali viene adottato, non possono conseguire provvedimenti sanzionatori a carico dei dipendenti;
- evidenziare alle direzioni generali aziendali l’importanza di garantire la massima confidenzialità all’audit clinico e il rispetto del segreto professionale, anche al fine di non ledere la dignità professionale, adottando ogni provvedimento necessario a tal fine;
- di prevedere che i risultati degli audit clinici vengano conservati presso il Centro Gestione Rischio Clinico e resi disponibili al Presidente del Consiglio Sanitario Regionale, in funzione del ruolo ad esso demandato, e che il CRGRC li utilizza per definire raccomandazioni rivolte alle aziende sanitarie;
- che il Presidente del Consiglio Sanitario Regionale può, sulla base dei risultati dell’audit clinico, assumere le seguenti iniziative:
a. inoltrare i risultati dell’audit clinico all’Esecutivo del Comitato Tecnico-scientifico per la valutazione delle misure di carattere preventivo da adottare;
b. proporre l’adozione al Direttore Generale, previo parere dell’Esecutivo, dei provvedimenti volti ad evitare il ripetersi di accadimenti similari, quali: l’affiancamento, per una durata non superiore a tre mesi a tutti i livelli dell’organizzazione, inclusa la direzione sanitaria aziendale, di dirigenti esperti a supporto del funzionamento della struttura sanitaria o altre eventuali misure di carattere preventivo;
c. inoltrare i risultati dell’audit clinico al DG per l’avvio di una eventuale inchiesta amministrativa interna;
- che i componenti da affiancare a supporto del funzionamento della struttura interessata siano individuati con i medesimi criteri adottati per la costituzione dell’elenco degli auditor per la gestione del rischio clinico;
- di rivedere lo schema contrattuale dell’incarico di Direzione Generale delle aziende sanitarie in relazioni alle responsabilità ed obblighi in materia di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente;
- di attuare la gestione degli eventi avversi secondo la procedura di cui alla delibera G.R. n. 704 del 08.10.2007 e all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che gli oneri derivanti dall’impiego dei professionisti con funzioni di auditor (eventuali spese di viaggio) siano a carico delle aziende sanitarie di provenienza;
- di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di mettere in atto quanto previsto dalla presente deliberazione.