CIMO Regionale

CARRIERA

Un'iscritta scrive: "presta servizio, a tempo indeterminato, al Pronto Soccorso .Nel frattempo è risultata vincitrice in una graduatoria, PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO presso l'unità operativa di Medicina presso un'altra AULSS.Il primario le ha detto che il concorso per entrare a tempo indeterminato dovrebbe svolgersi entro il 31.12.2011.      L'AULSS di base è tenuto a dare l'aspettativa per il tempo determinato presso altra azienda?     L'incarico a tempo determinato consente di usufruire degli stessi diritti per il periodo di maternità (orario ridotto, ecc)?L'aspettativa per maternità viene interrotta dall'eventuale aspettativa per altro incarico, o sono fra loro incompatibili?L'eventuale passaggio, anche per pochi mesi, ad un incarico a tempo determinato come si ripercuote sugli aspetti pensionistici/previdenziali?"

  1. L'azienda sanitaria è tenuta a dare l'aspettativa in caso di proprio dirigente a tempo indeterminato che assuma un incarico a tempo determinato presso altra ASL, ma non può certo dare una aspettativa in corso di un'altra aspettativa (quella del congedo parentale o astensione facoltativa). Bisogna quindi che la dirigente in questione sospenda, prima, l'aspettativa in corso, per la quale non c'è l'obbligo della fruizione continuativa per l'intero periodo dei 6 mesi.
2. Le condizioni economiche e normative per l'incarico a tempo determinato ex art. 16 CCNL 5/12/1996 sono identiche a quelle dell'incarico a tempo indeterminato, salvo che per alcune specificità in materia di ferie e di assenza per malattia, oltre che, naturalmente, per la sua continuità nel tempo (qualora l'incarico a tempo non sia rinnovato o non si vinca il relativo concorso).
3. La concessione dell'aspettativa per il dirigente a tempo indeterminato che assuma un incarico a tempo determinato presso altra azienda presuppone la sospensione dell'aspettativa per congedo parentale (o astensione facoltativa), attualmente in corso.
4. Se c'è continuità di servizio, senza interruzione neppure di un giorno, tra i due rapporti di lavoro (a tempo indeterminato-a tempo determinato- ritorno al tempo indeterminato) non ci sono ripercussioni previdenziali negative, quantomeno se la retribuzione di posizione (unica voce che potrebbe avere differenze, anche significative) non varia. Tale variazione eventuale la si evince dal contratto individuale di lavoro.
In conclusione, l'ipotesi della Collega mi pare piuttosto difficile e rischiosa, infatti ritengo poco probabile (se questa è l'intenzione) che vada "liscio" il seguente percorso, ed in tempi estremamente ravvicinati: chiedere ed ottenere la sospensione del congedo parentale; chiedere ed ottenere l'aspettativa collegata all'incarico a tempo determinato ad Este; prendere lavoro ad Este; chiedere il congedo parentale nella nuova realtà di lavoro; partecipare al concorso e vincerlo; stipulare il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ad Este.
La Collega, forse, potrebbe valutare la possibilità di rimanere tranquilla a Rovigo, pur partecipando al concorso che dovrebbe svolgersi entro il 31/12/2011 e, in caso di vittoria, prendere regolarmente servizio a tempo indeterminato stipulando contestualmente il nuovo contratto individuale di lavoro.
La scelta e quindi la responsabilità, rimane comunque personale della Collega.

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Il dott. UR scrive: sono stato dipendente per poco più di 5 anni presso un'azienda ospedaliera  con incarichi continuativi e senza alcuna interruzione, poi ho proseguito,  sempre continuativamente, nello stesso servizio (il 118 e per scelta) in  convenzione a tempo indeterminato. Avendo recentemente superato un
 concorso di ruolo (anestesia e rianimazione per AREU 118) avrei la  possibilità di rientrare a tempo indeterminato come dipendente, pertanto  chiedo:
 - è possibile recuperare "l'esclusività" dei 5 anni?
 - è possibile accedere ad un incarico professionale o di Struttura  Semplice?

Rispondo al quesito, pur in carenza di due dati importanti: se i "poco più di 5 anni come medico dipendente presso un'azienda ospedaliera" sono stati svolti tutti a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo e se, al termine di 5 anni anzidetti, c'è stata la prevista verifica da parte del Collegio tecnico.

I dati anzidetti sono essenziali perché:

- ai sensi dell'art. 12, c.3, sub b, del CCNL 8/06/2000, II° biennio economico, lo scatto dell'indennità di esclusività avviene dopo 5 anni di esperienza professionale "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e senza soluzione di continuità", previa verifica positiva;

- ai sensi dell'art. 12, c.3, sub a, del CCNL 8/06/2000, II° biennio economico, lo scatto della retribuzione di posizione (equiparazione), che consente di accedere agli incarichi professionali o di direzione di struttura semplice, avviene dopo 5 anni di attività maturata "in qualità di dirigente del SSN a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità", e previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico.

Secondo le norme contrattuali citate, e secondo i chiarimenti ARAN 26 luglio 2000, n. 8040, l'esperienza professionale richiesta per lo scatto dell'indennità di esclusività e della equiparazione "è costituita dai servizi a tempo determinato ed indeterminato con rapporto di impiego", cioè di dipendenza, con esclusione quindi dei periodi di lavoro con rapporto convenzionale con il SSN.

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Scrive il dott. G. C.: "Nessuno mi sa dire (ufficio personale e OSRU) con certezza se allo scadere del 1° Luglio 2011, potrò percepire l'agognato scatto dei 15 anni di servizio, c/o l'ASLTO3."

La risposta non può essere certa ed assoluta perchè:
a) Effettivamente la legge 122/2010 (art. 9, c.1), cosiddetta "manovra Tremonti", prevede il divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del trattamento ordinariamente spettante nel 2010 per i singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale (ivi compreso per quanto riguarda gli scatti di carriera ed il trattamento accessorio);
b) tuttavia, dietro pressione dei sindacati medici, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha emanato il 18/02/2011 un indirizzo interpretativo alle varie Regioni e Province autonome in cui si specifica, tra l'altro, che non vengono ricompresi nel "tetto" del trattamento economico, per il S.S.N., la indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione dell'incarico di struttura complessa "o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità". L'espressione non è delle più chiare e la
anzidetta Conferenza delle Regioni e delle Province autonome purtroppo non è (a differenza della Conferenza Stato-Regioni) Organismo istituzionale, ma l'interpretazione richiamata è già meglio di niente, sempre che le singole Regioni la facciano propria senza riserve e diano disposizioni coerenti alle loro ASL.
Ciò premesso, è necessario:
-che Lei superi la verifica da parte del Collegio tecnico alla scadenza del 15° anno di servizio continuativo;
-che l'Azienda Le attribuisca un diverso (e possibilmente superiore) incarico dirigenziale al superamento della verifica stessa;
-che l'impegno personale e sindacale a livello di azienda, e di Regione di appartenenza, inducano gli amministratori a non penalizzare ulteriormente la nostra categoria, che già deve scontare il blocco del rinnovo del contratto 2010-2012.
Se gli amministratori locali non saranno troppo paurosi (considerando che la legge è fonte più autorevole delle Circolari interpretative della Conferenza delle Regioni), le fasce economiche della indennità di esclusività saranno salve nel triennio 2011-2013, altrimenti potrebbe essere necessario minacciare (o addirittura attivare) un'azione legale a
tutela, ma con risultati non proprio sicuri.

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Il dott. M. R. scrive: "Ho un contratto a tempo determinato con l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno dal 19/06/2006, tale contratto è stato rinnovato semestralmente e/o annualmente dalla data indicata sino ad oggi (contratto in scadenza il 30/06/2011 con probabile o quasi certo ulteriore rinnovo semestrale). Nell'Azienda gli scatti di anzianità non sono automatici neanche per i dipendenti a tempo indeterminato, come dovrò comportarmi in vista dell'imminente compimento dei 5 anni di anzianità di servizio?

Lo scatto sull'indennità di esclusività di rapporto mi compete pur avendo ancora un contratto a tempo determinato?L'incremento della retribuzione di posizione mi compete ugualmente? Tale incremento andrà considerato con retrodatazione allorquando il contratto a tempo determinato verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato?  Dovrò fare io la richiesta? Tale richiesta in che tempi ed in che modi deve essere eseguita (raccomandata con a.r. o richiesta alla Direzione Amministrativa regolarmente protocollata)?"

 Ai sensi dell'art. 12 del CCNL 8/06/2000 di area medica, II° biennio economico, il servizio di 5 anni che dà diritto all'equiparazione (quindi allo scatto della retribuzione di posizione) deve essere " a tempo indeterminato" e senza soluzione di continuità, ed avviene dopo verifica da parte del Collegio tecnico .

Ai sensi dello stesso art. 12, invece, lo scatto dell'indennità di esclusività di rapporto (con acquisizione della fascia economica più elevata) avviene dopo 5 anni di attività a tempo determinato ed indeterminato e senza soluzione di continuità, previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico.

A complicare il tutto è ancora giunta la legge 122/2010 (art.9, c.1) che non consente, negli anni 2011, 2012 e 2013, incrementi retributivi per i pubblici dipendenti, rispetto a quanto percepito nel 2010.

Per contrastare la severità della legge anzidetta, c'è stata una recente e piccola apertura da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (11/02/2011).

Lei chieda comunque formalmente (raccomandata AR) alla Sua azienda, al compimento dei 5 anni di servizio continuativo, di essere sottoposto a verifica da parte del Collegio tecnico.

Solo dopo il superamento della verifica anzidetta, potrà chiedere alla Sua azienda gli incrementi retributivi anzidetti, sperando che l'azienda stessa sia un po' di manica larga, cioè non troppo puntigliosa nell'applicazione alla lettera delle norme.

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"Ho fatto domanda per l'attività in extramoenia nel 2005 : a quel tempo avevo 13 anni di servizio alle spalle. Dopo 5 anni ho fatto domanda a novembre 2010 di rientrare in intramoenia per cui ho ricominciato l'attività LP intramoenia dal 1 gennaio 2011. Al primo stipendio di gennaio ho notato che l'indennità di esclusività era di 782 euro mensili circa che è la somma da attribuire a un professionista con 10 anni di anzianità e non come mi aspettavo di oltre 15 anni come ho attualmente.L'amministrazione mi ha detto che avendo compiuto i miei 15 anni di servizio mentre ero in extramoenia, non mi è stata fatta la rivalutazione della carriera prevista per il  15° anno e quindi fino a quando non vi sarà questo atto formale non potrò beneficiare  la somma che mi spetta (intorno ai 1100 euro mensili). I miei quesiti sono i seguenti: è corretto che mi sia stata bloccata la valutazione al 15 anno ? è previsto ciò dal contratto o potrebbe essere una iniziativa della mia amministrazione da contestare?. Eventualmente avrei i titoli per richiedere il rimborso della differenza dal 1° gennaio di quest'anno fino a quando avrò la rivalutazione?. Infine: l'attività extramoenia ha intaccato qualcosa del mio stipendio della quota pensionabile?"

Premesso che avrei bisogno di sapere quando Lei ha superato l'ultima verifica dirigenziale per poterLe dare una risposta più precisa e motivata, vengo ai Suoi quesiti.

  1. Ai sensi dell'art. 12, c.3, del CCNL 3/11/2005, è giusto che al momento del ritorno in intramoenia (rapporto esclusivo) Le sia stata attribuita l'indennità di esclusività nella "medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo".
  2. La valutazione dirigenziale da parte del Collegio tecnico va fatta ogni tre o cinque anni (cioè al termine dell'incarico dirigenziale, che può essere appunto di 3 o di 5 anni). La specifica verifica al compimento del 15° anno di servizio, ai fini dell'attribuzione della corrispondente fascia economica, può non essere fatta qualora il dirigente medico non si trovi nella condizione (perchè in extramoenia) di poter godere della particolare fascia economica della indennità di esclusività.
  3. Lei deve pertanto chiedere, ora e formalmente, alla Sua azienda di essere sottoposto alla verifica dirigenziale al fine di poter godere della fascia economica dell'indennità di esclusività di rapporto che compete ai dirigenti che abbiano superato i 15 anni di anzianità di servizio. La nuova fascia economica della indennità di esclusività (anzianità oltre i 15 anni) Le competerà tuttavia solo dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento positivo della verifica. Invece dal mese di gennaio 2011 a quello in cui si è realizzata (con esito positivo) la verifica, Le spetterà il conguaglio positivo tra vecchia misura (già percepita) e nuova misura della indennità di esclusività. Tutto ciò perchè anche nel Suo caso "si applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8/06/2000, 2° biennio economico"(art. 12, c.3, CCNL 3/11/2005).
  4. Ogni condizione (come avviene anche nel rapporto non esclusivo) che comporti una riduzione della retribuzione pensionabile, riduce anche (specie nel sistema a calcolo contributivo) la misura della futura pensione. Tale riduzione quasi si annulla quando gli ultimi 5 anni, o meglio ancora gli ultimi 10 anni, di lavoro prima della pensione siano svolti a rapporto esclusivo.

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Scrive il dott. M. M. : "Sono un dirigente medico  assunto il 2 gennaio 2004, dapprima con un contratto a tempo determinato e, dal 12 febbraio di quest'anno, a tempo indeterminato, con un' interruzione di 12 giorni. Avevo già avuto lo scatto di anzianità dei 5 anni per quanto riguarda l'indennità di
rapporto esclusivo. Nello stipendio di febbraio mi ritrovo nuovamente l'indennità come da neo assunto, e l'incaricato dell'ufficio stipendi ha asserito  che, anche se avevo già fatto 7 anni ed un mese in continuità con un contratto a tempo determinato ed anche se ero vincitore di concorso pubblico da circa 2 anni e 10 mesi, non mi spettava nulla. Mi è stato riferito da alcuni colleghi che è necessaria un'interruzione superiore a 20 giorni per perdere tutta l'anzianità. Desideravo avere delucidazione in merito e se esistono delle leggi a cui mi posso appellare."

Purtroppo in materia di indennità di esclusività di rapporto (e relative fasce economiche, che progrediscono in rapporto all'anzianità maturata) i contratti di area medica, in particolare l'art.5 e l'art.12, c.3, sub b), del CCNL 8/06/2000, 2° biennio economico, prevedono sempre che l'anzianità stessa sia maturata "senza soluzione di continuità".

Nel passaggio dal rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, è un po' come se Lei avesse interrotto il suo rapporto di lavoro per ricostituirlo nel momento in cui (12 febbraio 2011) ha assunto un nuovo incarico, questa volta a tempo indeterminato, ma con una interruzione di 12 giorni tra i due rapporti.

Per tali fattispecie si applica l'art.21 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL 10/02/2004, che prevede appunto, per le ripartenze, l'attribuzione della posizione economica iniziale.

La Sua azienda, se vuole, ha tuttavia la possibilità di non penalizzarLa almeno per quanto riguarda la retribuzione di posizione, attribuendoLe un incarico ai sensi dell'art.27, c.1, lettere b) o c) del CCNL 8/06/2000.

Non sono invece a conoscenza della disposizione secondo cui solo le "discontinuità" superiori ai 20 giorni sarebbero in grado di azzerare la anzianità pregressa.

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La dott.ssa F. A. scrive: "Dovrei effettuare lo scatto di anzianità dei 5 anni a giugno 2011: ho letto la nuova circolare della conferenza delle regioni (18-02-2011) dove viene specificato che avremmo diritto anche all'aumento dell'esclusività di rapporto (molto cospicuo) e non solo a quello riguardante la posizione (come invece ci aveva detto il responsabile del nostro ufficio personale).Mi sembra che il contenuto della circolare sia molto chiaro, ma la nostra amministrazione si ostina a sostenere che non abbiamo diritto all'aumento dell'esclusività che spetterebbe solo ai direttori di struttura complessa (a mio avviso invece la nostra situazione è specificata nella dicitura "incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità").Con altri colleghi abbiamo già contattato un avvocato esperto in diritto del lavoro che incontreremo nei prossimi giorni, vorrei domandarle se potremo contare anche sull'appoggio del sindacato e con quali modalità."

Purtroppo anche la nuova presa di posizione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 10/02/2011, a proposito dell'interpretazione dell'art.9, c.1, della legge 122/2010 (blocco per gli anni 2011,2012 e 2013 delle retribuzioni dei pubblici dipendenti al valore del 2010), pur avendo fatto qualche passo in avanti rispetto alla precedente interpretazione del 18/11/2010, non è ancora soddisfacente e consente così ad alcune ASL di confermare atteggiamenti anti-sindacali ed anti-medici, con l'evidente finalità, comunque, di risparmiare.

Infatti per garantire la chiara corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto al maturare delle fasce di anzianità di servizio dei 5 e dei 15 anni, l'interpretazione di cui sopra avrebbe dovuto semplicemente dire: "indennità di esclusività conseguita a seguito di valutazione positiva al maturare di superiori fasce di anzianità".

Invece l'espressione usata "indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità" è chiaramente ambigua e fuorviante perchè sposta il criterio della maturazione del diritto alla nuova fascia retributiva dell'indennità dal duplice requisito della maturazione dell'anzianità di servizio e del superamento della corrispondente verifica del dirigente alla "attribuzione di incarichi/funzioni diverse".
Ma l'attribuzione di incarichi e funzioni diverse dipende dalla graduazione periodica delle funzioni dirigenziali, che non necessariamente coincide con il maturare delle superiori fasce di anzianità (di 5 anni e di 15 anni di esperienza professionale) ed alla contemporanea verifica positiva del dirigente. Inoltre non sempre (ed erroneamente) le ASL attribuiscono incarichi/funzioni diverse dopo il superamento positivo della verifica dopo i 5 ed i 15 anni di servizio.

Per quanto riguarda la Sua richiesta circa l'appoggio che la CIMO-ASMD può fornirLe, chiarisco:
- che la CIMO-ASMD nazionale ha sempre sostenuto, e sostiene, il pieno diritto dei medici dipendenti (che già devono patire il danno del mancato rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012) a godere almeno dei diritti riconosciuti dai vigenti contratti di area medica (e, in materia di esclusività di rapporto, il contratto vigente è ancora quello del 2000);
- che, per quanto riguarda l'eventuale "appoggio" del nostro sindacato, la decisione è di competenza della Segreteria regionale CIMO di appartenenza (Liguria, nel suo caso), che saprà altresì indicarle tutte le modalità del caso.

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Il dott. E. C. ci scrive: "La nuova legge finanziaria, che blocca gli stipendi fino al 2013, riguarderà anche i medici che nell'arco di questo periodo avranno raggiunto l'anzianità di servizio di 5 anni, 15 anni, ecc. ? Provo a spiegarmi meglio, illustrando il mio caso: sono un dirigente medico assunto nel settembre 2006, per cui nel settembre 2011 avrò 5 anni di servizio e, previa valutazione positiva da parte dell'Organo preposto, potrò avere una funzione superiore (attribuzione di incarichi professionali, alta specializzazione, struttura semplice) come per tutti i dirigenti medici, quindi il mio stipendio subirà un aumento. Questo tipo di avanzamento è da considerarsi uno scatto di anzianità? Aspetto pazientemente la risposta, ma vorrei esprimere una mia considerazione in proposito: non si può considerare uno scatto di anzianità la progressione della funzione intellettuale e di responsabilità del medico, parte fondamentale del sistema di progressione della carriera e della filosofia aziendale, tutta volta a raggiungere gli obiettivi annuali. Per questi ovvi motivi, non dovrebbe essere compreso nel blocco dell'ultima "manovra Tremonti", alla stregua di una semplice anzianità di servizio da impiegato della P.A.".

A mio giudizio i riconoscimenti di carriera, per i medici dipendenti,al compimento dei 5 e dei 15 anni di servizio, non sono propriamente uno "scatto di anzianità", ma una progressione di carriera perché non possono prescindere: a) dalla previa verifica da parte del Collegio tecnico (quindi manca l'automatismo) e b) dall'attribuzione di nuove funzioni e responsabilità, in caso di verifica con esito positivo. Tuttavia la lettura dell'art. 9, commi 1 e 21, della legge 122/2010 (di conversione del d.l. 78/2010) non consente onestamente la Sua interpretazione (che è anche la mia, vale a dire quella "sindacale"), cioè che gli scatti di carriera dei medici dipendenti avranno regolarmente corso anche negli anni 2011, 2012, 2013, sia sul piano organizzativo che giuridico - normativo ed economico.

L'unica interpretazione che ho visto fin'ora (su "Il Sole 24 Ore" del 23/09/2010) di un certo interesse, e non del tutto sfavorevole, è quella data dalla Corte dei Conti del Piemonte (delibera 51/2010), secondo cui il "trattamento ordinariamente spettante" nel 2010, cioè il limite che ogni stipendio pubblico non potrà superare nel corso dei 3 anni successivi è "quello cui il beneficiario ha diritto nel corso dell'anno di riferimento" (cioè il 2010). Cioè il tetto sarebbe fissato per competenza e non per cassa, per cui se il dirigente ha ricevuto nel 2010 nuove responsabilità e funzioni, con relativo incremento retributivo, lo stesso potrà essere percepito nel successivo triennio.

Temo tuttavia che le Asl non adotteranno tale criterio anche per i riconoscimenti e gli scatti che interverranno nel 2011, 2012, 2013, nella perdurante assenza (che io giudico colpevole) di specifica direttiva applicativa della Funzione pubblica e/o dell'ARAN o del Ministero dell'Economia, possibilmente da assumere dopo confronto con i sindacati delle varie categorie.

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La dott.ssa L. V. P. ci scrive: "Sono stata assunta il 1° marzo 2004, dapprima con contratto a tempo determinato e poi in continuità a tempo indeterminato. Il problema è che a tutt'oggi ancora non ho avuto lo scatto di anzianità dei 5 anni. L'amministrativo preposto all'Ufficio stipendi, da me sollecitato, dopo aver ammesso di essersene dimenticato, mi ha assicurato che le pratiche sono state da lui concluse il 4/08/2010 e sinceramente mi aspettavo gli arretrati nella busta-paga di settembre. È ormai passato un anno e mezzo, ed ancora non ho visto nulla. Mi rivolgo pertanto a Voi, che siete mio sindacato, per chiedere come mi devo muovere e cosa devo fare per avere ciò che mi è dovuto".

Dal Suo quesito, si evince che la ASL è inadempiente, nei Suoi confronti, rispetto agli obblighi previsti dal contratto di area medica tuttora vigente, in particolare CCNL 8/06/2000, secondo biennio economico (artt. 4, 5 e 12). Al più tardi nella seconda metà del 2009 la ASL in questione doveva pertanto corrisponderLe gli incrementi retributivi dovuti. Lo scatto sull'indennità di esclusività di rapporto Le compete dal 1° marzo 2009, mentre l'incremento della retribuzione di posizione Le compete dal 1° mese successivo alla maturazione dei 5 anni di attività in qualità di dirigente del S.S.N. a tempo indeterminato.Entrambe le esperienze quinquennali anzidette devono essere maturate senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del Comparto sanitario. Lei può pertanto diffidare - mettere in mora (con lettera raccomandata A.R.) la Sua amministrazione dall'ulteriore ritardo nella corresponsione degli incrementi dovuti, arretrati compresi. Veda di caldeggiare anche presso il rappresentante sindacale locale CIMO-ASMD la Sua pratica.

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Il dott. A.P. ci scrive: "Sono laureato in medicina dai primi anni '90, da subito con la doppia iscrizione (Albo medici e Albo odontoiatri). Ho seguito l'iter del D.Lgs 386 e ho completato il Corso per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. Da sempre mi occupo esclusivamente di ortodonzia. La mia formazione ha seguito questa mia passione ed ho frequentato Corsi di perfezionamento annuali universitari ed un master biennale universitario, oltre alla frequenza documentata per 6 anni agli ICP, senza però mai riuscire ad accedere alla Scuola di specialità in ortodonzia. Attualmente ho un contratto come specialista ambulatoriale. Lo scorso anno ho tentato di partecipare ad un concorso per titoli ed esami per un posto di dirigente medico di primo livello, ma la mia domanda non è stata accettata. In futuro si potrebbe prospettare l'evenienza di un nuovo bando ed io vorrei sapere se non ho diritto di partecipare o se esiste qualche sentenza del TAR Lazio o del Consiglio di Stato che abbia consentito in passato a qualche Collega nelle mie condizioni di accedere al concorso".

Rispondo dopo aver sentito in merito anche l'Ufficio legale della FNOMCeO. Purtroppo le poche sentenze del TAR Lazio e/o del Consiglio di Stato su queste materie o non sono risolutive, o non sono coerenti tra loro, e comunque confermano la necessità del possesso di un titolo di specializzazione universitaria (o nella disciplina omogenea, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine) per poter accedere al concorso per la copertura di un posto di dirigente del ruolo sanitario del S.S.N., profilo medici od odontoiatri. Ma anche se le sentenze anzidette ci fossero, e fossero favorevoli, non risolverebbero il problema sollevato perché nella questione specifica non opera la cosiddetta "estensione automatica del giudicato" anche nei confronti di chi non ha fatto ricorso legale. Pertanto il consiglio pratico che si potrebbe prospettare è questo:
1) in caso di nuovo bando di concorso per titoli ed esami in una branca della odontoiatria, presentare comunque la domanda di ammissione, corredata da tutti i titoli posseduti (laurea in medicina e chirurgia, Corso abilitante in odontoiatria ex D.Lgs. 386, doppia iscrizione all'Albo dei medici e degli odontoiatri, ulteriore curriculum formativo, esperienza come specialista ambulatoriale, ecc.);
2) in caso di diniego, presentare ricorso con procedura d'urgenza al TAR (della Lombardia, nel Suo caso), facendo presente l'incoerenza (e la verosimile illegittimità) delle norme di legge in materia di requisiti per l'accesso ai posti di dirigente medico nell'area di odontoiatria;
3) solitamente i TAR si pronunciano in modo piuttosto favorevole, anche se interlocutorio, sentenziando per una "ammissione con riserva". Se poi non c'è interesse a stimolare la pronuncia definitiva, e nel merito, del TAR, la questione potrebbe essere aggirata in questo modo. Comunque, in materia, senta anche il parere di un buon legale-amministrativista (chieda, se crede, indirizzi alla Segreteria regionale della CIMO-ASMD, anche se la decisione non può che essere Sua personale). Chiarisco, da ultimo, che il mio è un parere sindacale espresso a titolo amichevole, non avendo il sottoscritto alcuna possibilità di esprimere un parere di tipo legale.

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Il dott. L.S. ci scrive: "Sono stato nominato membro del Comitato di dipartimento. Ho bisogno di conoscere quali siano i reali poteri del Direttore del dipartimento, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione del personale medico nelle varie U.O.C., lo stabilire orari e ferie dello stesso. Preciso meglio:
1) può il Direttore del dipartimento strutturare l'attività dipartimentale andando a determinare i programmi operativi dei singoli dirigenti di strutture operative diverse da quella della quale il Direttore del dipartimento è anche Direttore di U.O.C.?;
2) può il Direttore di dipartimento stabilire orari e ferie dei dirigenti medici di strutture operative diverse da quella della quale il Direttore di dipartimento è anche direttore di U.O.C.?;
3) quali sono i poteri del Direttore di dipartimento nel determinare l'evoluzione di carriera dei singoli dirigenti medici?. Allego copia dell'atto aziendale che definisce l'operatività dei dipartimenti".

Le competenze attribuite dall'art. 12 del Vostro Regolamento dipartimentale al Direttore di dipartimento sono veramente vaste, anche se l'articolazione dei "poteri" del Direttore di dipartimento è preceduta dall'affermazione che "resta ferma la piena autonomia professionale e clinica dei direttori responsabili delle unità operative afferenti" al dipartimento stesso ed è chiaramente specificato che i dirigenti medici sono "assegnati alle singole U.O.". Ciò premesso, ritengo che il Direttore di dipartimento abbia sicuramente pieni poteri di indirizzo e organizzazione sulle strutture semplici dipartimentali, mentre deve certamente concordare con i singoli direttori delle U.O. afferenti il piano di attività delle varie U.O., anche in materia di utilizzo del personale assegnato alle singole unità, compreso per quanto riguarda articolazione oraria e ferie, mentre certamente gli compete di coordinare tra di loro le varie U.O. afferenti al dipartimento per renderle funzionali nell'ottica complessiva delle attività e degli obiettivi fissati per il dipartimento stesso. Per quanto riguarda gli altri aspetti (carriera e valutazione dei singoli dirigenti), il Vostro Regolamento è chiaro, infatti il Direttore di dipartimento:
- propone alla direzione generale gli incarichi dirigenziali, sulla base delle proposte dei direttori delle U.O.C.;
- partecipa alla valutazione sia dei direttori delle U.O. che dei dirigenti sanitari afferenti al dipartimento.
Quelle che si evincono nel Vostro Regolamento sono peraltro le competenze che la normativa contrattuale e di legge (con le variegate disposizioni legislative delle Regioni, cui è riconosciuta potestà anche sulla disciplina dei dipartimenti) attribuiscono abitualmente ai Direttori di dipartimento. Queste ultime possibilità mi paiono ancora piuttosto remote.



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