Un'iscritta scrive: "presta servizio, a tempo indeterminato, al Pronto Soccorso .Nel frattempo è risultata vincitrice in una graduatoria, PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO presso l'unità operativa di Medicina presso un'altra AULSS.Il primario le ha detto che il concorso per entrare a tempo indeterminato dovrebbe svolgersi entro il 31.12.2011. L'AULSS di base è tenuto a dare l'aspettativa per il tempo determinato presso altra azienda? L'incarico a tempo determinato consente di usufruire degli stessi diritti per il periodo di maternità (orario ridotto, ecc)?L'aspettativa per maternità viene interrotta dall'eventuale aspettativa per altro incarico, o sono fra loro incompatibili?L'eventuale passaggio, anche per pochi mesi, ad un incarico a tempo determinato come si ripercuote sugli aspetti pensionistici/previdenziali?"
1. L'azienda sanitaria è tenuta a dare l'aspettativa
in caso di proprio dirigente a tempo indeterminato che assuma un
incarico a tempo determinato presso altra ASL, ma non può certo
dare una aspettativa in corso di un'altra aspettativa (quella del
congedo parentale o astensione facoltativa). Bisogna quindi che la
dirigente in questione sospenda, prima, l'aspettativa in corso, per
la quale non c'è l'obbligo della fruizione continuativa per
l'intero periodo dei 6 mesi.
2. Le condizioni economiche e normative per l'incarico a tempo
determinato ex art. 16 CCNL 5/12/1996 sono identiche a quelle
dell'incarico a tempo indeterminato, salvo che per alcune
specificità in materia di ferie e di assenza per malattia, oltre
che, naturalmente, per la sua continuità nel tempo (qualora
l'incarico a tempo non sia rinnovato o non si vinca il relativo
concorso).
3. La concessione dell'aspettativa per il dirigente a tempo
indeterminato che assuma un incarico a tempo determinato presso
altra azienda presuppone la sospensione dell'aspettativa per
congedo parentale (o astensione facoltativa), attualmente in
corso.
4. Se c'è continuità di servizio, senza interruzione neppure di un
giorno, tra i due rapporti di lavoro (a tempo indeterminato-a tempo
determinato- ritorno al tempo indeterminato) non ci sono
ripercussioni previdenziali negative, quantomeno se la retribuzione
di posizione (unica voce che potrebbe avere differenze, anche
significative) non varia. Tale variazione eventuale la si evince
dal contratto individuale di lavoro.
In conclusione, l'ipotesi della Collega mi pare piuttosto difficile
e rischiosa, infatti ritengo poco probabile (se questa è
l'intenzione) che vada "liscio" il seguente percorso, ed in tempi
estremamente ravvicinati: chiedere ed ottenere la sospensione del
congedo parentale; chiedere ed ottenere l'aspettativa collegata
all'incarico a tempo determinato ad Este; prendere lavoro ad Este;
chiedere il congedo parentale nella nuova realtà di lavoro;
partecipare al concorso e vincerlo; stipulare il nuovo contratto di
lavoro a tempo indeterminato ad Este.
La Collega, forse, potrebbe valutare la possibilità di rimanere
tranquilla a Rovigo, pur partecipando al concorso che dovrebbe
svolgersi entro il 31/12/2011 e, in caso di vittoria, prendere
regolarmente servizio a tempo indeterminato stipulando
contestualmente il nuovo contratto individuale di lavoro.
La scelta e quindi la responsabilità, rimane comunque personale
della Collega.
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Il dott. UR scrive: sono stato dipendente per
poco più di 5 anni presso un'azienda ospedaliera con
incarichi continuativi e senza alcuna interruzione, poi ho
proseguito, sempre continuativamente, nello stesso servizio
(il 118 e per scelta) in convenzione a tempo indeterminato.
Avendo recentemente superato un
concorso di ruolo (anestesia e rianimazione per AREU 118)
avrei la possibilità di rientrare a tempo indeterminato come
dipendente, pertanto chiedo:
- è possibile recuperare "l'esclusività" dei 5 anni?
- è possibile accedere ad un incarico professionale o di
Struttura Semplice?
Rispondo al quesito, pur in carenza di due dati importanti: se i "poco più di 5 anni come medico dipendente presso un'azienda ospedaliera" sono stati svolti tutti a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo e se, al termine di 5 anni anzidetti, c'è stata la prevista verifica da parte del Collegio tecnico.
I dati anzidetti sono essenziali perché:
- ai sensi dell'art. 12, c.3, sub b, del CCNL 8/06/2000, II° biennio economico, lo scatto dell'indennità di esclusività avviene dopo 5 anni di esperienza professionale "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e senza soluzione di continuità", previa verifica positiva;
- ai sensi dell'art. 12, c.3, sub a, del CCNL 8/06/2000, II° biennio economico, lo scatto della retribuzione di posizione (equiparazione), che consente di accedere agli incarichi professionali o di direzione di struttura semplice, avviene dopo 5 anni di attività maturata "in qualità di dirigente del SSN a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità", e previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico.
Secondo le norme contrattuali citate, e secondo i chiarimenti ARAN 26 luglio 2000, n. 8040, l'esperienza professionale richiesta per lo scatto dell'indennità di esclusività e della equiparazione "è costituita dai servizi a tempo determinato ed indeterminato con rapporto di impiego", cioè di dipendenza, con esclusione quindi dei periodi di lavoro con rapporto convenzionale con il SSN.
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Scrive il dott. G. C.: "Nessuno mi sa dire (ufficio personale e OSRU) con certezza se allo scadere del 1° Luglio 2011, potrò percepire l'agognato scatto dei 15 anni di servizio, c/o l'ASLTO3."
La risposta non può essere certa ed
assoluta perchè:
a) Effettivamente la legge 122/2010 (art. 9, c.1), cosiddetta
"manovra Tremonti", prevede il divieto di superamento, per gli anni
2011, 2012 e 2013, del trattamento ordinariamente spettante nel
2010 per i singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica
dirigenziale (ivi compreso per quanto riguarda gli scatti di
carriera ed il trattamento accessorio);
b) tuttavia, dietro pressione dei sindacati medici, la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha emanato il 18/02/2011 un
indirizzo interpretativo alle varie Regioni e Province autonome in
cui si specifica, tra l'altro, che non vengono ricompresi nel
"tetto" del trattamento economico, per il S.S.N., la indennità di
esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione dell'incarico
di struttura complessa "o di incarichi/funzioni diverse al maturare
di superiori fasce di anzianità". L'espressione non è delle più
chiare e la
anzidetta Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
purtroppo non è (a differenza della Conferenza Stato-Regioni)
Organismo istituzionale, ma l'interpretazione richiamata è già
meglio di niente, sempre che le singole Regioni la facciano propria
senza riserve e diano disposizioni coerenti alle loro ASL.
Ciò premesso, è necessario:
-che Lei superi la verifica da parte del Collegio tecnico alla
scadenza del 15° anno di servizio continuativo;
-che l'Azienda Le attribuisca un diverso (e possibilmente
superiore) incarico dirigenziale al superamento della verifica
stessa;
-che l'impegno personale e sindacale a livello di azienda, e di
Regione di appartenenza, inducano gli amministratori a non
penalizzare ulteriormente la nostra categoria, che già deve
scontare il blocco del rinnovo del contratto 2010-2012.
Se gli amministratori locali non saranno troppo paurosi
(considerando che la legge è fonte più autorevole delle Circolari
interpretative della Conferenza delle Regioni), le fasce economiche
della indennità di esclusività saranno salve nel triennio
2011-2013, altrimenti potrebbe essere necessario minacciare (o
addirittura attivare) un'azione legale a
tutela, ma con risultati non proprio sicuri.
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Il dott. M. R. scrive: "Ho un contratto a tempo determinato con l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno dal 19/06/2006, tale contratto è stato rinnovato semestralmente e/o annualmente dalla data indicata sino ad oggi (contratto in scadenza il 30/06/2011 con probabile o quasi certo ulteriore rinnovo semestrale). Nell'Azienda gli scatti di anzianità non sono automatici neanche per i dipendenti a tempo indeterminato, come dovrò comportarmi in vista dell'imminente compimento dei 5 anni di anzianità di servizio?
Lo scatto sull'indennità di esclusività di rapporto mi compete pur avendo ancora un contratto a tempo determinato?L'incremento della retribuzione di posizione mi compete ugualmente? Tale incremento andrà considerato con retrodatazione allorquando il contratto a tempo determinato verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato? Dovrò fare io la richiesta? Tale richiesta in che tempi ed in che modi deve essere eseguita (raccomandata con a.r. o richiesta alla Direzione Amministrativa regolarmente protocollata)?"
Ai sensi dell'art. 12 del CCNL 8/06/2000 di area medica, II° biennio economico, il servizio di 5 anni che dà diritto all'equiparazione (quindi allo scatto della retribuzione di posizione) deve essere " a tempo indeterminato" e senza soluzione di continuità, ed avviene dopo verifica da parte del Collegio tecnico .
Ai sensi dello stesso art. 12, invece, lo scatto dell'indennità di esclusività di rapporto (con acquisizione della fascia economica più elevata) avviene dopo 5 anni di attività a tempo determinato ed indeterminato e senza soluzione di continuità, previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico.
A complicare il tutto è ancora giunta la legge 122/2010 (art.9, c.1) che non consente, negli anni 2011, 2012 e 2013, incrementi retributivi per i pubblici dipendenti, rispetto a quanto percepito nel 2010.
Per contrastare la severità della legge anzidetta, c'è stata una recente e piccola apertura da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (11/02/2011).
Lei chieda comunque formalmente (raccomandata AR) alla Sua azienda, al compimento dei 5 anni di servizio continuativo, di essere sottoposto a verifica da parte del Collegio tecnico.
Solo dopo il superamento della verifica anzidetta, potrà chiedere alla Sua azienda gli incrementi retributivi anzidetti, sperando che l'azienda stessa sia un po' di manica larga, cioè non troppo puntigliosa nell'applicazione alla lettera delle norme.
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"Ho fatto domanda per l'attività in extramoenia nel 2005 : a quel tempo avevo 13 anni di servizio alle spalle. Dopo 5 anni ho fatto domanda a novembre 2010 di rientrare in intramoenia per cui ho ricominciato l'attività LP intramoenia dal 1 gennaio 2011. Al primo stipendio di gennaio ho notato che l'indennità di esclusività era di 782 euro mensili circa che è la somma da attribuire a un professionista con 10 anni di anzianità e non come mi aspettavo di oltre 15 anni come ho attualmente.L'amministrazione mi ha detto che avendo compiuto i miei 15 anni di servizio mentre ero in extramoenia, non mi è stata fatta la rivalutazione della carriera prevista per il 15° anno e quindi fino a quando non vi sarà questo atto formale non potrò beneficiare la somma che mi spetta (intorno ai 1100 euro mensili). I miei quesiti sono i seguenti: è corretto che mi sia stata bloccata la valutazione al 15 anno ? è previsto ciò dal contratto o potrebbe essere una iniziativa della mia amministrazione da contestare?. Eventualmente avrei i titoli per richiedere il rimborso della differenza dal 1° gennaio di quest'anno fino a quando avrò la rivalutazione?. Infine: l'attività extramoenia ha intaccato qualcosa del mio stipendio della quota pensionabile?"
Premesso che avrei bisogno di sapere quando Lei ha superato l'ultima verifica dirigenziale per poterLe dare una risposta più precisa e motivata, vengo ai Suoi quesiti.
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Scrive il dott. M. M. : "Sono un dirigente
medico assunto il 2 gennaio 2004, dapprima con un contratto a
tempo determinato e, dal 12 febbraio di quest'anno, a tempo
indeterminato, con un' interruzione di 12 giorni. Avevo già avuto
lo scatto di anzianità dei 5 anni per quanto riguarda l'indennità
di
rapporto esclusivo. Nello stipendio di febbraio mi ritrovo
nuovamente l'indennità come da neo assunto, e l'incaricato
dell'ufficio stipendi ha asserito che, anche se avevo già
fatto 7 anni ed un mese in continuità con un contratto a tempo
determinato ed anche se ero vincitore di concorso pubblico da circa
2 anni e 10 mesi, non mi spettava nulla. Mi è stato riferito da
alcuni colleghi che è necessaria un'interruzione superiore a 20
giorni per perdere tutta l'anzianità. Desideravo avere
delucidazione in merito e se esistono delle leggi a cui mi posso
appellare."
Purtroppo in materia di indennità di esclusività di rapporto (e relative fasce economiche, che progrediscono in rapporto all'anzianità maturata) i contratti di area medica, in particolare l'art.5 e l'art.12, c.3, sub b), del CCNL 8/06/2000, 2° biennio economico, prevedono sempre che l'anzianità stessa sia maturata "senza soluzione di continuità".
Nel passaggio dal rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, è un po' come se Lei avesse interrotto il suo rapporto di lavoro per ricostituirlo nel momento in cui (12 febbraio 2011) ha assunto un nuovo incarico, questa volta a tempo indeterminato, ma con una interruzione di 12 giorni tra i due rapporti.
Per tali fattispecie si applica l'art.21 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL 10/02/2004, che prevede appunto, per le ripartenze, l'attribuzione della posizione economica iniziale.
La Sua azienda, se vuole, ha tuttavia la possibilità di non penalizzarLa almeno per quanto riguarda la retribuzione di posizione, attribuendoLe un incarico ai sensi dell'art.27, c.1, lettere b) o c) del CCNL 8/06/2000.
Non sono invece a conoscenza della disposizione secondo cui solo le "discontinuità" superiori ai 20 giorni sarebbero in grado di azzerare la anzianità pregressa.
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La dott.ssa F. A. scrive: "Dovrei effettuare lo scatto di anzianità dei 5 anni a giugno 2011: ho letto la nuova circolare della conferenza delle regioni (18-02-2011) dove viene specificato che avremmo diritto anche all'aumento dell'esclusività di rapporto (molto cospicuo) e non solo a quello riguardante la posizione (come invece ci aveva detto il responsabile del nostro ufficio personale).Mi sembra che il contenuto della circolare sia molto chiaro, ma la nostra amministrazione si ostina a sostenere che non abbiamo diritto all'aumento dell'esclusività che spetterebbe solo ai direttori di struttura complessa (a mio avviso invece la nostra situazione è specificata nella dicitura "incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità").Con altri colleghi abbiamo già contattato un avvocato esperto in diritto del lavoro che incontreremo nei prossimi giorni, vorrei domandarle se potremo contare anche sull'appoggio del sindacato e con quali modalità."
Purtroppo anche la nuova presa di posizione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 10/02/2011, a proposito dell'interpretazione dell'art.9, c.1, della legge 122/2010 (blocco per gli anni 2011,2012 e 2013 delle retribuzioni dei pubblici dipendenti al valore del 2010), pur avendo fatto qualche passo in avanti rispetto alla precedente interpretazione del 18/11/2010, non è ancora soddisfacente e consente così ad alcune ASL di confermare atteggiamenti anti-sindacali ed anti-medici, con l'evidente finalità, comunque, di risparmiare.
Infatti per garantire la chiara corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto al maturare delle fasce di anzianità di servizio dei 5 e dei 15 anni, l'interpretazione di cui sopra avrebbe dovuto semplicemente dire: "indennità di esclusività conseguita a seguito di valutazione positiva al maturare di superiori fasce di anzianità".
Invece l'espressione usata "indennità
di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di
incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di
anzianità" è chiaramente ambigua e fuorviante perchè sposta il
criterio della maturazione del diritto alla nuova fascia
retributiva dell'indennità dal duplice requisito della maturazione
dell'anzianità di servizio e del superamento della
corrispondente verifica del dirigente alla "attribuzione di
incarichi/funzioni diverse".
Ma l'attribuzione di incarichi e funzioni diverse dipende dalla
graduazione periodica delle funzioni dirigenziali, che non
necessariamente coincide con il maturare delle superiori fasce
di anzianità (di 5 anni e di 15 anni di esperienza
professionale) ed alla contemporanea verifica positiva del
dirigente. Inoltre non sempre (ed erroneamente) le ASL
attribuiscono incarichi/funzioni diverse dopo il superamento
positivo della verifica dopo i 5 ed i 15 anni di servizio.
Per quanto riguarda la Sua richiesta
circa l'appoggio che la CIMO-ASMD può fornirLe, chiarisco:
- che la CIMO-ASMD nazionale ha sempre sostenuto, e sostiene, il
pieno diritto dei medici dipendenti (che già devono patire il danno
del mancato rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012) a godere
almeno dei diritti riconosciuti dai vigenti contratti di area
medica (e, in materia di esclusività di rapporto, il contratto
vigente è ancora quello del 2000);
- che, per quanto riguarda l'eventuale "appoggio" del nostro
sindacato, la decisione è di competenza della Segreteria regionale
CIMO di appartenenza (Liguria, nel suo caso), che saprà altresì
indicarle tutte le modalità del caso.
*******************
Il dott. E. C. ci scrive: "La nuova legge finanziaria, che blocca gli stipendi fino al 2013, riguarderà anche i medici che nell'arco di questo periodo avranno raggiunto l'anzianità di servizio di 5 anni, 15 anni, ecc. ? Provo a spiegarmi meglio, illustrando il mio caso: sono un dirigente medico assunto nel settembre 2006, per cui nel settembre 2011 avrò 5 anni di servizio e, previa valutazione positiva da parte dell'Organo preposto, potrò avere una funzione superiore (attribuzione di incarichi professionali, alta specializzazione, struttura semplice) come per tutti i dirigenti medici, quindi il mio stipendio subirà un aumento. Questo tipo di avanzamento è da considerarsi uno scatto di anzianità? Aspetto pazientemente la risposta, ma vorrei esprimere una mia considerazione in proposito: non si può considerare uno scatto di anzianità la progressione della funzione intellettuale e di responsabilità del medico, parte fondamentale del sistema di progressione della carriera e della filosofia aziendale, tutta volta a raggiungere gli obiettivi annuali. Per questi ovvi motivi, non dovrebbe essere compreso nel blocco dell'ultima "manovra Tremonti", alla stregua di una semplice anzianità di servizio da impiegato della P.A.".
A mio giudizio i riconoscimenti di carriera, per i medici dipendenti,al compimento dei 5 e dei 15 anni di servizio, non sono propriamente uno "scatto di anzianità", ma una progressione di carriera perché non possono prescindere: a) dalla previa verifica da parte del Collegio tecnico (quindi manca l'automatismo) e b) dall'attribuzione di nuove funzioni e responsabilità, in caso di verifica con esito positivo. Tuttavia la lettura dell'art. 9, commi 1 e 21, della legge 122/2010 (di conversione del d.l. 78/2010) non consente onestamente la Sua interpretazione (che è anche la mia, vale a dire quella "sindacale"), cioè che gli scatti di carriera dei medici dipendenti avranno regolarmente corso anche negli anni 2011, 2012, 2013, sia sul piano organizzativo che giuridico - normativo ed economico.
L'unica interpretazione che ho visto fin'ora (su "Il Sole 24 Ore" del 23/09/2010) di un certo interesse, e non del tutto sfavorevole, è quella data dalla Corte dei Conti del Piemonte (delibera 51/2010), secondo cui il "trattamento ordinariamente spettante" nel 2010, cioè il limite che ogni stipendio pubblico non potrà superare nel corso dei 3 anni successivi è "quello cui il beneficiario ha diritto nel corso dell'anno di riferimento" (cioè il 2010). Cioè il tetto sarebbe fissato per competenza e non per cassa, per cui se il dirigente ha ricevuto nel 2010 nuove responsabilità e funzioni, con relativo incremento retributivo, lo stesso potrà essere percepito nel successivo triennio.
Temo tuttavia che le Asl non adotteranno tale criterio anche per i riconoscimenti e gli scatti che interverranno nel 2011, 2012, 2013, nella perdurante assenza (che io giudico colpevole) di specifica direttiva applicativa della Funzione pubblica e/o dell'ARAN o del Ministero dell'Economia, possibilmente da assumere dopo confronto con i sindacati delle varie categorie.
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La dott.ssa L. V. P. ci scrive: "Sono stata assunta il
1° marzo 2004, dapprima con contratto a tempo determinato e poi in
continuità a tempo indeterminato. Il problema è che a tutt'oggi
ancora non ho avuto lo scatto di anzianità dei 5 anni.
L'amministrativo preposto all'Ufficio stipendi, da me sollecitato,
dopo aver ammesso di essersene dimenticato, mi ha assicurato che le
pratiche sono state da lui concluse il 4/08/2010 e sinceramente mi
aspettavo gli arretrati nella busta-paga di settembre. È ormai
passato un anno e mezzo, ed ancora non ho visto nulla. Mi rivolgo
pertanto a Voi, che siete mio sindacato, per chiedere come mi devo
muovere e cosa devo fare per avere ciò che mi è
dovuto".
Dal Suo quesito, si evince che la ASL è inadempiente, nei Suoi confronti, rispetto agli obblighi previsti dal contratto di area medica tuttora vigente, in particolare CCNL 8/06/2000, secondo biennio economico (artt. 4, 5 e 12). Al più tardi nella seconda metà del 2009 la ASL in questione doveva pertanto corrisponderLe gli incrementi retributivi dovuti. Lo scatto sull'indennità di esclusività di rapporto Le compete dal 1° marzo 2009, mentre l'incremento della retribuzione di posizione Le compete dal 1° mese successivo alla maturazione dei 5 anni di attività in qualità di dirigente del S.S.N. a tempo indeterminato.Entrambe le esperienze quinquennali anzidette devono essere maturate senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del Comparto sanitario. Lei può pertanto diffidare - mettere in mora (con lettera raccomandata A.R.) la Sua amministrazione dall'ulteriore ritardo nella corresponsione degli incrementi dovuti, arretrati compresi. Veda di caldeggiare anche presso il rappresentante sindacale locale CIMO-ASMD la Sua pratica.
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Il dott. A.P. ci scrive: "Sono laureato in medicina dai primi anni '90, da subito con la doppia iscrizione (Albo medici e Albo odontoiatri). Ho seguito l'iter del D.Lgs 386 e ho completato il Corso per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. Da sempre mi occupo esclusivamente di ortodonzia. La mia formazione ha seguito questa mia passione ed ho frequentato Corsi di perfezionamento annuali universitari ed un master biennale universitario, oltre alla frequenza documentata per 6 anni agli ICP, senza però mai riuscire ad accedere alla Scuola di specialità in ortodonzia. Attualmente ho un contratto come specialista ambulatoriale. Lo scorso anno ho tentato di partecipare ad un concorso per titoli ed esami per un posto di dirigente medico di primo livello, ma la mia domanda non è stata accettata. In futuro si potrebbe prospettare l'evenienza di un nuovo bando ed io vorrei sapere se non ho diritto di partecipare o se esiste qualche sentenza del TAR Lazio o del Consiglio di Stato che abbia consentito in passato a qualche Collega nelle mie condizioni di accedere al concorso".
Rispondo dopo aver sentito in merito anche l'Ufficio legale
della FNOMCeO. Purtroppo le poche sentenze del TAR Lazio e/o del
Consiglio di Stato su queste materie o non sono risolutive, o non
sono coerenti tra loro, e comunque confermano la necessità del
possesso di un titolo di specializzazione universitaria (o nella
disciplina omogenea, o in disciplina equipollente, o in disciplina
affine) per poter accedere al concorso per la copertura di un posto
di dirigente del ruolo sanitario del S.S.N., profilo medici od
odontoiatri. Ma anche se le sentenze anzidette ci fossero, e
fossero favorevoli, non risolverebbero il problema sollevato perché
nella questione specifica non opera la cosiddetta "estensione
automatica del giudicato" anche nei confronti di chi non ha fatto
ricorso legale. Pertanto il consiglio pratico che si potrebbe
prospettare è questo:
1) in caso di nuovo bando di concorso per titoli ed esami in una
branca della odontoiatria, presentare comunque la domanda di
ammissione, corredata da tutti i titoli posseduti (laurea in
medicina e chirurgia, Corso abilitante in odontoiatria ex D.Lgs.
386, doppia iscrizione all'Albo dei medici e degli odontoiatri,
ulteriore curriculum formativo, esperienza come specialista
ambulatoriale, ecc.);
2) in caso di diniego, presentare ricorso con procedura d'urgenza
al TAR (della Lombardia, nel Suo caso), facendo presente
l'incoerenza (e la verosimile illegittimità) delle norme di legge
in materia di requisiti per l'accesso ai posti di dirigente medico
nell'area di odontoiatria;
3) solitamente i TAR si pronunciano in modo piuttosto favorevole,
anche se interlocutorio, sentenziando per una "ammissione con
riserva". Se poi non c'è interesse a stimolare la pronuncia
definitiva, e nel merito, del TAR, la questione potrebbe essere
aggirata in questo modo. Comunque, in materia, senta anche il
parere di un buon legale-amministrativista (chieda, se crede,
indirizzi alla Segreteria regionale della CIMO-ASMD, anche se la
decisione non può che essere Sua personale). Chiarisco, da ultimo,
che il mio è un parere sindacale espresso a titolo amichevole, non
avendo il sottoscritto alcuna possibilità di esprimere un parere di
tipo legale.
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Il dott. L.S. ci
scrive: "Sono stato nominato membro del Comitato di dipartimento.
Ho bisogno di conoscere quali siano i reali poteri del Direttore
del dipartimento, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione
del personale medico nelle varie U.O.C., lo stabilire orari e ferie
dello stesso. Preciso meglio:
1) può il Direttore del dipartimento strutturare l'attività
dipartimentale andando a determinare i programmi operativi dei
singoli dirigenti di strutture operative diverse da quella della
quale il Direttore del dipartimento è anche Direttore di
U.O.C.?;
2) può il Direttore di dipartimento stabilire orari e ferie dei
dirigenti medici di strutture operative diverse da quella della
quale il Direttore di dipartimento è anche direttore di
U.O.C.?;
3) quali sono i poteri del Direttore di dipartimento nel
determinare l'evoluzione di carriera dei singoli dirigenti medici?.
Allego copia dell'atto aziendale che definisce l'operatività dei
dipartimenti".
Le competenze attribuite dall'art.
12 del Vostro Regolamento dipartimentale al Direttore di
dipartimento sono veramente vaste, anche se l'articolazione dei
"poteri" del Direttore di dipartimento è preceduta
dall'affermazione che "resta ferma la piena autonomia professionale
e clinica dei direttori responsabili delle unità operative
afferenti" al dipartimento stesso ed è chiaramente specificato che
i dirigenti medici sono "assegnati alle singole U.O.". Ciò
premesso, ritengo che il Direttore di dipartimento abbia
sicuramente pieni poteri di indirizzo e organizzazione sulle
strutture semplici dipartimentali, mentre deve certamente
concordare con i singoli direttori delle U.O. afferenti il piano di
attività delle varie U.O., anche in materia di utilizzo del
personale assegnato alle singole unità, compreso per quanto
riguarda articolazione oraria e ferie, mentre certamente gli
compete di coordinare tra di loro le varie U.O. afferenti al
dipartimento per renderle funzionali nell'ottica complessiva delle
attività e degli obiettivi fissati per il dipartimento stesso. Per
quanto riguarda gli altri aspetti (carriera e valutazione dei
singoli dirigenti), il Vostro Regolamento è chiaro, infatti il
Direttore di dipartimento:
- propone alla direzione generale gli incarichi dirigenziali, sulla
base delle proposte dei direttori delle U.O.C.;
- partecipa alla valutazione sia dei direttori delle U.O. che dei
dirigenti sanitari afferenti al dipartimento.
Quelle che si evincono nel Vostro Regolamento sono peraltro le
competenze che la normativa contrattuale e di legge (con le
variegate disposizioni legislative delle Regioni, cui è
riconosciuta potestà anche sulla disciplina dei dipartimenti)
attribuiscono abitualmente ai Direttori di dipartimento. Queste
ultime possibilità mi paiono ancora piuttosto remote.

