CIMO Regionale

INCARICHI

"Sono un Medico specialista in Urologia in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale di Belluno da 04/2008. Alcuni giorni fa ho ricevuto la comunicazione da parte della ULSS di Venezia per l'assunzione a tempo indeterminato in seguito ad un concorso che avevo fatto 2 anni fa, ho già inviato conferma per il posto ma finora  non ho ancora la data per la presa in servizio presso la nuova ULSS.
Vorrei sapere:
- a quanti mesi di aspettativa ho diritto dalla ULSS di Belluno?
- c'è un tempo limite entro il quale richiedere l'aspettativa alla ULSS di Belluno? C'è chi mi dice che io ho diritto all'aspettativa dal momento in cui mi si chiede di prendere servizio nella nuova ULSS, e chi mi dice che devo richiedere l'aspettativa alla ULSS di Belluno non meno di 15 giorni prima della presa in servizio a Venezia pena la perdita al  diritto ad averla
- le ferie maturate e quelle dell'anno scorso le devo fare per forza a Belluno se no le perdo?
- i giorni per il rischio radiologico maturati fino al giorno in cui vado in aspettativa devo farle a Belluno o le devo prendere a Venezia?"


1. Lei ha diritto ad un periodo massimo di sei mesi di aspettativa (da parte della ULSS di Belluno), se assunto presso la stessa o altra azienda del Comparto (art. 10 CCNL 10/02/2004).
2. Di solito l'aspettativa è fruibile decorsi 15, o al massimo 30, giorni dalla domanda. Si coordini pertanto con la ULSS di Venezia per fare una richiesta di aspettativa tempestiva e coerente.
3 e 4. E' più logico e lineare che Lei goda delle ferie, e del periodo di riposo biologico, nella realtà aziendale in cui ha maturato il relativo diritto. Tuttavia (in analogia con le previsioni, a proposito della mobilità volontaria, dell'art. 5 del CCNL 10/02/2004) è possibile mantenere il diritto maturato anche con il passaggio alla nuova azienda;
in tal caso però occorre addivenire ad uno specifico accordo con la nuova ULSS, anche perchè bisogna considerare che la questione ha un suo riflesso sulla contabilità economica dell'azienda.

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Scrive il dott. G.S.: "Sono dipendente presso ASL Piemonte struttura complessa dall'aprile 1980, dirigente medico di I livello, titolare di alta specializzazione, con rapporto di lavoro esclusivo (extramoenia).
Da gennaio 2010  il mio primario ha cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta', subito dopo  il direttore generale dell'ASL mi ha inviato questa comunicazione:
" Si comunica che a seguito della cessazione dal servizio, per quiescenza , del dr. ... e nelle more del conferimento di nuovo incarico a Direttore della S.C. ortopedie e traumatologia  e' stata attribuita dalla dir. aziendale la referenza della Struttura al Dr. G. S., dirigente medico della medesima ."
Nell'ottobre del 2010, c'e' stato il pensionamento dei direttori di chirurgia generale,medicina radiologia e nefrologia.
La Direzione Generale ha affidato L'incarico a dirigenti delle suddette strutture applicando l'ex art. 18 del CCNL 8/6/2002.
In data 29/10/2010 ho inviato una richiesta di chiarimento al Direttore Generale , al Direttore Sanitario che diceva:
" Vista la procedura messa in atto per le S.S. di chirurgia generale, medicina, radiologia e nefrologia, il sottoscritto in qualita' di referente S.C. ortopedia e traumatologia , chiede il conferimento dell' incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2002, come riconoscimento a partire dal 22 /01/2010 data di attribuzione della referenza della S.C. suddetta."
A questa richiesta non ho mai ricevuto risposta ufficiale,a parte una risposta verbale del Direttore Sanitario : non mi e' stato concesso l'art.18 , perche' non ho presentato la documentazione per la partecipazione al concorso bandito, non essendo interessato a svolgere le mansioni di direttore di struttura.
Io non sono interessato a fare il primario , ciò  non toglie che da circa 16 mesi svolgo tale mansione senza riconoscimenti e senza indennita' mensile di  518.00 euro.
Chiedo se posso avviare qualche azione verso la dirigenza dell'ASL per avere chiarimenti ufficiali e/o riconoscimenti"

E' chiaro che la direzione aziendale ha sbagliato a non attribuirLe l'incarico di sostituzione della struttura complessa di Ortopedia e traumatologia al momento della cessazione, per quiescenza, del primario.
Naturalmente sempre che, nell'atto aziendale della Sua ASL, la struttura complessa di Ortopedia e traumatologia sia sempre prevista e che Lei sia il dirigente medico più titolato della struttura stessa, dopo il pensionamento del primario.
Non ha infatti alcun senso, dal punto di vista amministrativo, attribuirLe la "referenza" della struttura, con conseguente illecito arricchimento della ASL che, in  tal caso, non è neppure tenuta a corrisponderLe la miseria di  535,05 euro/lordi mensili (indennità di sostituzione), nonostante che Lei abbia svolto, e svolga di fatto, le funzioni di primario in sostituzione dell'ex primario cessato.
Anche Lei tuttavia ha commesso un errore, cioè aver lasciato trascorrere tanto tempo prima di rivendicare i Suoi diritti, in modo formale e dando un tempo preciso all'amministrazione per la risposta (solitamente non più di 15-20 giorni, ai sensi della legge 241/90 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione).
A questo punto, non Le rimane che chiedere formalmente alla ASL (con raccomandata A.R.) la corresponsione della indennità di sostituzione maturata dal mese di marzo 2010 e fino a quando svolgerà, di fatto, le funzioni di sostituzione dell'ex primario, anticipando che, in caso contrario, è Sua ferma intenzione di ricorrere al Giudice del lavoro per vedersi riconosciuti i diritti contrattuali di competenza (ex. art. 18, c.4, CCCNL 8/06/2000). L'indennità di sostituzione, tra l'altro, rientra nel computo della quota B della pensione, anche se non rientra nel computo del TFS.
                                                                       

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Il dott. R. G. scrive: "Sta per essere soppressa nella mia ASL una SC di Ost. e Gin che confluirà in altra SC diretta da un art. 18 scaduto.

Nella SC che verrà soppressa c'è un Direttore scaduto e non verificato che ha fatto domanda di mobilità verso altra SC in assenza di Direttore di ruolo.

E' possibile la mobilità nella stessa ASL di Direttori in seguito a soppressione della loro UO ? Cambia il discorso se il contratto è ancora in essere o è scaduto e non verificato ?

In caso negativo cosa garantisce loro il contratto ?"

Rispondo al quesito con tre premesse:

-  la mobilità (art.20 CCNL 8/06/2000) avviene a domanda del dirigente in presenza di relativa vacanza di organico;

 -  la mobilità, se richiesta da un dirigente con incarico di struttura complessa, comporta nel trasferimento la perdita di tale incarico, che potrà successivamente essere conferito con le procedure di cui al DPR 484/1997;

 -  oggi in Italia è regolarmente disapplicato l'art. 18 del CCNL 8/06/2000, che prevede che l'incarico di sostituzione possa durare "sei mesi, prorogabili fino a dodici".

Ciò premesso, oggi le amministrazioni hanno la potestà (purtroppo) di scegliere a piacimento il tipo di procedura attraverso la quale coprire le vacanze nelle proprie piante organiche, essendo sufficiente che motivino le ragioni della loro scelta.

Comunque la mobilità è consentita anche all'interno della stessa azienda, essendo in tal caso necessario un solo assenso autorizzativo, anziché due.

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Il dott. F. B. scrive: "Sono un Ch. Toracico assunto dal 1979 e continuativamente rimasto nello stesso Reparto oggi come Dirigente I° Livello.

Nell'ambito della razionalizzazione di costi e strutture è stato  mandato via il Responsabile e sono rimasto come f.f. essendo il più anziano; accorpata la Divisione all'Ist rimango comunque l'anziano di Reparto. Nell'ambito del funzioni gramma dovrei mantenere il ruolo di f.f. in assenza del Primario o l'anzianità non ha alcun valore? Non sono previsti nel Reparto Unità semplici."

 Rispondo con tutti i limiti che mi derivano da una carente istruttoria del quesito stesso.
Occorrerebbe infatti sapere quale è il nuovo assetto organizzativo dell'azienda in questione, risultante dall'atto aziendale, a seguito della riorganizzazione-razionalizzazione intervenuta.
Se la vecchia Divisione di Chirurgia toracica è stata accorpata all'Ist, con soppressione del posto-funzione di responsabile di struttura complessa, non ha neppure più senso che ci sia un dirigente sostituto del Primario (cosiddetto f.f.).
Potrebbe essere invece che, nella riorganizzazione, la vecchia Divisione di Chirurgia toracica sia stata trasformata, essa stessa, in una struttura semplice, a valenza dipartimentale o no: in tal caso
l'anzianità maturata dai vari componenti della vecchia equipe sarà uno degli elementi da prendere in considerazione, assieme alle competenze ed al curriculum acquisiti, per attribuire, nella graduazione periodica delle funzioni dirigenziali, la responsabilità della direzione di tale
nuova struttura accorpata all'Ist. 

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Il dott. L. T. scrive: "Vorrei sapere come è regolamentata ora la mobilità interaziendale. Paventandosi mobilità in altro comune, devono sempre fare un ordine di servizio, in base a quali criteri e per quanto tempo è valido? Eventualmente cosa ne comporta: indennità varie? Uso di automezzo dell'ASL? Autorizzazione all'uso del proprio automezzo?  E se propongono un gettone, a quanto può ammontare?"

Visto il Regolamento sulla mobilità interna della Azienda Sanitaria in questione, fatti naturalmente salvi gli aspetti di dettaglio eventualmente definiti in sede di concertazione sindacale aziendale, ritengo:

 -  che la mobilità interna d'urgenza o d'ufficio debba essere stabilita di concerto tra il direttore della struttura complessa (di Radiologia, nel caso di specie) e la direzione sanitaria competente, che stabiliranno un Piano organizzativo, almeno su base trimestrale o più, per far fronte alle esigenze funzionali a seguito di eventi contingenti (carenza di personale medico-specialistico);

-  che la mobilità di cui sopra debba avere un carattere transitorio, comunque non superiore ai 6 mesi;

-  che la mobilità stessa debba coinvolgere, a rotazione, tutti i medici dirigenti non responsabili di struttura;

-  che, quando la distanza tra sede abituale di assegnazione e sede di destinazione provvisoria superi i 10 km, competa il rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo (secondo le tariffe ACI, ove consentito dal Fondo contrattuale per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro);

-  che, qualora le prestazioni fuori dalla sede abituale ed extra orario di lavoro abituale vengano catalogate sotto la specie di "libera professione aziendale", il compenso orario può variare tra i 60 e gli 80 euro.

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Il dott. A. M. scrive: "Nell'ottobre 2008 viene conferito incarico ai sensi
dell'art.18 ccnl 08/06/2000 e art. 11 ccnl 03/11/05, in sostituzione del
direttore di struttura complessa U.O. di Medicina, assente per cessazione di
rapporto di lavoro. Al dirigente dopo i  primi due mesi e per i successivi 12
mesi viene corrisposto indennita' di E 535,5 mensili e, per la sostituzione, E
267.52 mensili. Ha continuato fino ad oggi ad assolvere all'incarico conferito,
senza alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, che, talaltro, non ha
ancora attivato le procedure concorsuali.
Per ottenere  gli arretrati dell'indennita' dovuta andrebbe inoltrato ricorso
al giudice del lavoro  facendo riferimento a quale sentenza della Cassazione ?
L'eventuale riconoscimento dell'indennita' dovuta sara' valutata ai fini
previdenziali?"

 

L'indennità per incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa cessato dal servizio (ex art. 18 CCNL 8/06/2000 ed art. 11, c. 1, sub B, CCNL 3/11/2005) è sempre di euro 535,05 mensili lordi (fatti salvi i primi 60 giorni di sostituzione, che avvengono a titolo gratuito), quale che sia la durata della sostituzione stessa (cioè anche oltre i 12 mesi = 6+6, di cui all'art. 18, c. 4, del CCNL 8/06/2000).

 Naturalmente il dirigente "sostituto" percepirà anche tutte le altre voci retributive di competenza, compresa la retribuzione di posizione, come da sua graduazione aziendale delle funzioni.

 Il giudice competente in materia (arretrati dell'indennità di sostituzione non corrisposta, ovvero risarcimento del danno) è quello del Lavoro, che di solito dà ragione al ricorrente, in questi casi.

 L'indennità di sostituzione rientra, nel sistema di calcolo retributivo della pensione, nel computo della quota B della pensione. Tale voce è anche considerata nel calcolo delle pensioni miste e contributive, mentre è esclusa dal calcolo della buonuscita o TFS.

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 Il dottor M. U. scrive: " Nell'Azienda per la quale lavoro, rivesto il ruolo di Direttore di Struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica con contratto quinquennale.

A mia moglie, che lavorava fino a qualche tempo fa in una struttura semplice sotto la mia direzione, in seguito a una riorganizzazione interna aziendale, è stato inviata una comunicazione per

"svolgere la propria attività presso il Servizio di Igiene e sanità Pubblica per le attività che il Direttore del Servizio riterrà sulla base delle necessità sanitarie.  Per quanto riguarda la dr.ssa … coniuge del Direttore del Servizio, si determinano incompatibilità nell'assunzione degli usuali provvedimenti che regolano il rapporto di lavoro. Si dispone pertanto che i provvedimenti di valutazione, procedimenti disciplinari etc. siano adottati dal Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione.".  

 

Il testo virgolettato è tratto dalla formale comunicazione del Commissario Straordinario facenti funzioni di Direttore Generale.

Esiste una norma di legge o contrattuale che supporta quanto affermato, in quanto si introduce un elemento di "incompatibilità ... parentale" che sembrerebbe privare il Direttore della Struttura complessa delle sue prerogative, menzionate in maniera generica, per affidarle a un Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che, nei procedimenti di valutazione, non ha conoscenza diretta dell'attività del valutato, che non si capisce in base a quali elementi potrebbe adottare eventuali procedimenti disciplinari ecc. e.... dulcis in fundo.... è un veterinario ?"

 

Ritengo la posizione assunta dal Commissario straordinario in merito ai provvedimenti di valutazione (di prima istanza), ed eventualmente in materia di provvedimenti disciplinari, da assumere nei confronti della Collega-moglie, dirigente medico appartenente alla stessa equipe e struttura, forzata ed abbastanza incomprensibile. Infatti:
-per intanto la moglie non è "parente del marito", a meno che si tratti di matrimonio tra consanguinei;
-inoltre non vi è cenno delle incompatibilità prefigurate dal Commissario straordinario nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, che attiene appunto alle incompatibilità;
-non vi è neppure cenno delle incompatibilità anzidette nell'allegato 5 del CCNL 3/11/2005, dove vengono date le indicazioni di massima sulle procedure di valutazione dei dirigenti, e neppure nella Nota ARAN n. 1943 del 20/02/2002 (punto 8) riguardante la composizione del Collegio tecnico;
-infine, in materia di competenze disciplinari del direttore della struttura (avente qualifica dirigenziale) nei confronti dei medici dirigenti sottoposti ed a lui assegnati (artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009; CCNL di area medica 6/05/2010, integrativo del CCNL 17/10/2008), è evidente che il direttore della struttura non è affatto "organo terzo", ma semplicemente "parte" nei confronti del dirigente sottoposto cui intenda contestare un eventuale addebito.
Ciò premesso, a meno che la posizione del Commissario straordinario in questione non sia necessitata e di diretta derivazione dagli indirizzi dettati dallo specifico Regolamento interno assunto dall'azienda in materia di procedimenti di valutazione dei dirigenti, nonchè in materia di Sanzioni e procedure disciplinari, mi parrebbe piuttosto ispirata da criteri fuorvianti tra l'ostruzionistico ed il pretestuoso nei soli confronti del direttore della Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica.

Il dott. G. M. scrive: "Sono un Medico Ospedaliero specialista in Neurologia ma che presta servizio presso una UO di Medicina Fisica e Riabilitazione dal 1987; desidererei sapere se posso inoltrare la domanda per la Specialistica Ambulatoriale solo per Neurologia (come penso) o anche per Fisiatria."

Premetto che esiste tuttora incompatibilità tra esercizio contemporaneo della attività specialistica ambulatoriale territoriale convenzionata e rapporto di lavoro medico dipendente ospedaliero.
Per quanto riguarda, invece, l'inserimento negli elenchi degli specialisti ambulatoriali territoriali occorre avere la specializzazione specifica nella branca in cui si intende esercitare.
Quindi Lei può aspirare solo ad essere inclusa nell'elenco degli specialisti ambulatoriali di Neurologia.
Inoltre la Medicina fisica e riabilitazione non è neppure disciplina equipollente rispetto alla Neurologia.

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Il dott. N. A. scrive: "Sono un medico ospedaliero e da tre anni
sostituisco il primario andato in pensione con incarico di sostituzione art.18.
Nella delibera con cui mi si da l'incarico risulta che scade quando verrà
aperto il concorso e so che la sostituzione non può durare più di un anno. Arriva recentemente una lettera dalla mia ASP in cui si dice che
fra un mese  scade la sostituzione e al mio posto viene incaricato un collega
responsabile di struttura semplice di un altro ospedale. Premetto che in
questi tre anni ho aggiunto tutti gli obiettivi aziendali,certificati dal nucleo di valutazione … Mi chiedo: perche la sostituzione ,dato che nella delibera non c'e' alcuna scadenza se non al concorso ?
Perchè solo a me visto che moltissimi colleghi usufruiscono dell'art. 18? Cosa potrei fare?

Bisogna intanto chiarire se il Collega che viene da un altro ospedale è anche appartenente ad altra ASP o ASL. Se il Collega di cui sopra proviene da un'alta ASP o ASL a seguito di  avviso pubblico per titoli in attesa di concorso, quindi con incarico di direttore di struttura complessa a tempo determinato, non c'è nulla da
fare per opporvisi (anche perchè l'incarico di sostituzione a suo tempo a Lei attribuito, a rigore di norma contrattuale, è ampiamente scaduto).
Se invece il Collega "esterno" alla struttura ed all'azienda viene con un semplice incarico di sostituzione, ritengo che l'operazione debba  considerarsi illegittima perchè Lei, avendo sempre riportato valutazioni
positive alle periodiche verifiche dirigenziali, può ragionevolmente aspirare al rinnovo dell'incarico di sostituzione (anche se irrituale per quanto riguarda i termini di durata) fino all'espletamento della
selezione per l'incarico di direzione di struttura complessa.

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Il dott. P. N. scrive: "Quando un dirigente medico che ha ottenuto il trasferimento presso altra Azienda fa la richiesta di nulla osta, può l'Azienda di appartenenza autorizzare (entro i previsti dieci giorni)  la mobilità a decorrere da una data successiva ai tre mesi previsti dalla normativa sul preavviso?Per spiegare, se io faccio domanda di nulla osta il entro il 31 dicembre, può la mia azienda autorizzare (con o senza motivazione) il trasferimento con decorrenza  ad esempio 1 giugno invece che per il previsto 1 aprile?"

Dal contenuto del quesito, posso ipotizzare che il Collega in questione (quando ha fatto domanda alla propria azienda, entro il 31 dicembre, di nulla-osta alla mobilità o trasferimento) non abbia indicato la data del trasferimento stesso, ma richiesto soltanto l'assenso (e senza dare, naturalmente, il preavviso).
Infatti, se avesse indicato una data precisa, non avrebbe senso la "mossa" dell'amministrazione di dare sì l'assenso, ma differendolo ad una data successiva ai tre mesi del preavviso, norma di salvaguardia
questa prevista dal contratto (art. 20 CCNL 8/06/2000) a favore del dipendente (in caso di mancato assenso dell'azienda entro 10 giorni dalla domanda) per tutelarlo da inerzie od ostruzionismi da parte
dell'azienda stessa, ma anche a favore dell'azienda, che ha così il tempo di tre mesi per provvedere alla sostituzione.
A questo punto, tuttavia, anche se il Collega desse ora il preavviso di tre mesi, questi potrebbe lasciare la vecchia azienda comunque non prima del 16 maggio: tanto vale richiedere all'azienda di destinazione
di pazientare fino al 1° giugno.

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Il dott. G. T. scrive: "Un medico con contratto a tempo determinato può ricevere un ordine di servizio per ricoprire un posto vacante in un reparto diverso da quello in cui ricopre l' incarico di base (per esempio dal Pronto Soccorso alla Medicina)?

Il rapporto di lavoro a tempo determinato non differisce dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per quanto riguarda l'istituto della mobilità interna d'urgenza (o coatta), di cui all'art. 16 del CCNL
10/02/2004 di area medica.
A tal proposito, bisogna ricordare che la mobilità anzidetta:
-avviene comunque nell'ambito della disciplina di appartenenza;
-deve essere motivata da eventi contingenti e non prevedibili, cui non possa farsi fronte con l'istituto della sostituzione sul posto vacante;
-è temporanea (solitamente non più di un mese/anno) e coinvolge a rotazione tutti i dirigenti dell'equipe;
-richiede una vera e propria deliberazione amministrativa del direttore generale, non un semplice ordine di servizio della direzione sanitaria o del direttore della struttura di appartenenza.

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