"Sono un Medico specialista in Urologia in servizio
con contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale di Belluno da
04/2008. Alcuni giorni fa ho ricevuto la comunicazione da parte
della ULSS di Venezia per l'assunzione a tempo indeterminato in
seguito ad un concorso che avevo fatto 2 anni fa, ho già inviato
conferma per il posto ma finora non ho ancora la data per la
presa in servizio presso la nuova ULSS.
Vorrei sapere:
- a quanti mesi di aspettativa ho diritto dalla ULSS di
Belluno?
- c'è un tempo limite entro il quale richiedere l'aspettativa alla
ULSS di Belluno? C'è chi mi dice che io ho diritto all'aspettativa
dal momento in cui mi si chiede di prendere servizio nella nuova
ULSS, e chi mi dice che devo richiedere l'aspettativa alla ULSS di
Belluno non meno di 15 giorni prima della presa in servizio a
Venezia pena la perdita al diritto ad averla
- le ferie maturate e quelle dell'anno scorso le devo fare per
forza a Belluno se no le perdo?
- i giorni per il rischio radiologico maturati fino al giorno in
cui vado in aspettativa devo farle a Belluno o le devo prendere a
Venezia?"
1. Lei ha diritto ad un periodo massimo di sei mesi di aspettativa
(da parte della ULSS di Belluno), se assunto presso la stessa o
altra azienda del Comparto (art. 10 CCNL 10/02/2004).
2. Di solito l'aspettativa è fruibile decorsi 15, o al massimo 30,
giorni dalla domanda. Si coordini pertanto con la ULSS di Venezia
per fare una richiesta di aspettativa tempestiva e coerente.
3 e 4. E' più logico e lineare che Lei goda delle ferie, e del
periodo di riposo biologico, nella realtà aziendale in cui ha
maturato il relativo diritto. Tuttavia (in analogia con le
previsioni, a proposito della mobilità volontaria, dell'art. 5 del
CCNL 10/02/2004) è possibile mantenere il diritto maturato anche
con il passaggio alla nuova azienda;
in tal caso però occorre addivenire ad uno specifico accordo con la
nuova ULSS, anche perchè bisogna considerare che la questione ha un
suo riflesso sulla contabilità economica dell'azienda.
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Scrive il dott. G.S.: "Sono dipendente presso ASL
Piemonte struttura complessa dall'aprile 1980, dirigente medico di
I livello, titolare di alta specializzazione, con rapporto di
lavoro esclusivo (extramoenia).
Da gennaio 2010 il mio primario ha cessato il rapporto di
lavoro per raggiunti limiti di eta', subito dopo il direttore
generale dell'ASL mi ha inviato questa
comunicazione:
" Si comunica che a seguito della cessazione dal servizio, per
quiescenza , del dr. ... e nelle more del conferimento di nuovo
incarico a Direttore della S.C. ortopedie e traumatologia e'
stata attribuita dalla dir. aziendale la referenza della Struttura
al Dr. G. S., dirigente medico della medesima ."
Nell'ottobre del 2010, c'e' stato il pensionamento dei direttori di
chirurgia generale,medicina radiologia e nefrologia.
La Direzione Generale ha affidato L'incarico a dirigenti delle
suddette strutture applicando l'ex art. 18 del CCNL 8/6/2002.
In data 29/10/2010 ho inviato una richiesta di chiarimento al
Direttore Generale , al Direttore Sanitario che diceva:
" Vista la procedura messa in atto per le S.S. di chirurgia
generale, medicina, radiologia e nefrologia, il sottoscritto in
qualita' di referente S.C. ortopedia e traumatologia , chiede il
conferimento dell' incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL
8/6/2002, come riconoscimento a partire dal 22 /01/2010 data di
attribuzione della referenza della S.C. suddetta."
A questa richiesta non ho mai ricevuto risposta ufficiale,a parte
una risposta verbale del Direttore Sanitario : non mi e' stato
concesso l'art.18 , perche' non ho presentato la documentazione per
la partecipazione al concorso bandito, non essendo interessato a
svolgere le mansioni di direttore di struttura.
Io non sono interessato a fare il primario , ciò non toglie
che da circa 16 mesi svolgo tale mansione senza riconoscimenti e
senza indennita' mensile di 518.00 euro.
Chiedo se posso avviare qualche azione verso la dirigenza dell'ASL
per avere chiarimenti ufficiali e/o
riconoscimenti"
E' chiaro che la direzione aziendale ha sbagliato a non
attribuirLe l'incarico di sostituzione della struttura complessa di
Ortopedia e traumatologia al momento della cessazione, per
quiescenza, del primario.
Naturalmente sempre che, nell'atto aziendale della Sua ASL, la
struttura complessa di Ortopedia e traumatologia sia sempre
prevista e che Lei sia il dirigente medico più titolato della
struttura stessa, dopo il pensionamento del primario.
Non ha infatti alcun senso, dal punto di vista amministrativo,
attribuirLe la "referenza" della struttura, con conseguente
illecito arricchimento della ASL che, in tal caso, non è
neppure tenuta a corrisponderLe la miseria di 535,05
euro/lordi mensili (indennità di sostituzione), nonostante che Lei
abbia svolto, e svolga di fatto, le funzioni di primario in
sostituzione dell'ex primario cessato.
Anche Lei tuttavia ha commesso un errore, cioè aver lasciato
trascorrere tanto tempo prima di rivendicare i Suoi diritti, in
modo formale e dando un tempo preciso all'amministrazione per la
risposta (solitamente non più di 15-20 giorni, ai sensi della legge
241/90 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione).
A questo punto, non Le rimane che chiedere formalmente alla ASL
(con raccomandata A.R.) la corresponsione della indennità di
sostituzione maturata dal mese di marzo 2010 e fino a quando
svolgerà, di fatto, le funzioni di sostituzione dell'ex primario,
anticipando che, in caso contrario, è Sua ferma intenzione di
ricorrere al Giudice del lavoro per vedersi riconosciuti i diritti
contrattuali di competenza (ex. art. 18, c.4, CCCNL 8/06/2000).
L'indennità di sostituzione, tra l'altro, rientra nel computo della
quota B della pensione, anche se non rientra nel computo del
TFS.
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Il dott. R. G. scrive: "Sta per essere soppressa nella mia ASL una SC di Ost. e Gin che confluirà in altra SC diretta da un art. 18 scaduto.
Nella SC che verrà soppressa c'è un Direttore scaduto e non verificato che ha fatto domanda di mobilità verso altra SC in assenza di Direttore di ruolo.
E' possibile la mobilità nella stessa ASL di Direttori in seguito a soppressione della loro UO ? Cambia il discorso se il contratto è ancora in essere o è scaduto e non verificato ?
In caso negativo cosa garantisce loro il contratto ?"
Rispondo al quesito con tre premesse:
- la mobilità (art.20 CCNL 8/06/2000) avviene a domanda del dirigente in presenza di relativa vacanza di organico;
- la mobilità, se richiesta da un dirigente con incarico di struttura complessa, comporta nel trasferimento la perdita di tale incarico, che potrà successivamente essere conferito con le procedure di cui al DPR 484/1997;
- oggi in Italia è regolarmente disapplicato l'art. 18 del CCNL 8/06/2000, che prevede che l'incarico di sostituzione possa durare "sei mesi, prorogabili fino a dodici".
Ciò premesso, oggi le amministrazioni hanno la potestà (purtroppo) di scegliere a piacimento il tipo di procedura attraverso la quale coprire le vacanze nelle proprie piante organiche, essendo sufficiente che motivino le ragioni della loro scelta.
Comunque la mobilità è consentita anche all'interno della stessa azienda, essendo in tal caso necessario un solo assenso autorizzativo, anziché due.
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Il dott. F. B. scrive: "Sono un Ch. Toracico assunto dal 1979 e continuativamente rimasto nello stesso Reparto oggi come Dirigente I° Livello.
Nell'ambito della razionalizzazione di costi e strutture è stato mandato via il Responsabile e sono rimasto come f.f. essendo il più anziano; accorpata la Divisione all'Ist rimango comunque l'anziano di Reparto. Nell'ambito del funzioni gramma dovrei mantenere il ruolo di f.f. in assenza del Primario o l'anzianità non ha alcun valore? Non sono previsti nel Reparto Unità semplici."
Rispondo con tutti i limiti che mi derivano da una carente
istruttoria del quesito stesso.
Occorrerebbe infatti sapere quale è il nuovo assetto organizzativo
dell'azienda in questione, risultante dall'atto aziendale, a
seguito della riorganizzazione-razionalizzazione intervenuta.
Se la vecchia Divisione di Chirurgia toracica è stata accorpata
all'Ist, con soppressione del posto-funzione di responsabile di
struttura complessa, non ha neppure più senso che ci sia un
dirigente sostituto del Primario (cosiddetto f.f.).
Potrebbe essere invece che, nella riorganizzazione, la vecchia
Divisione di Chirurgia toracica sia stata trasformata, essa stessa,
in una struttura semplice, a valenza dipartimentale o no: in tal
caso
l'anzianità maturata dai vari componenti della vecchia equipe sarà
uno degli elementi da prendere in considerazione, assieme alle
competenze ed al curriculum acquisiti, per attribuire, nella
graduazione periodica delle funzioni dirigenziali, la
responsabilità della direzione di tale
nuova struttura accorpata all'Ist.
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Il dott. L. T. scrive: "Vorrei sapere come è regolamentata ora la mobilità interaziendale. Paventandosi mobilità in altro comune, devono sempre fare un ordine di servizio, in base a quali criteri e per quanto tempo è valido? Eventualmente cosa ne comporta: indennità varie? Uso di automezzo dell'ASL? Autorizzazione all'uso del proprio automezzo? E se propongono un gettone, a quanto può ammontare?"
Visto il Regolamento sulla mobilità interna della Azienda Sanitaria in questione, fatti naturalmente salvi gli aspetti di dettaglio eventualmente definiti in sede di concertazione sindacale aziendale, ritengo:
- che la mobilità interna d'urgenza o d'ufficio debba essere stabilita di concerto tra il direttore della struttura complessa (di Radiologia, nel caso di specie) e la direzione sanitaria competente, che stabiliranno un Piano organizzativo, almeno su base trimestrale o più, per far fronte alle esigenze funzionali a seguito di eventi contingenti (carenza di personale medico-specialistico);
- che la mobilità di cui sopra debba avere un carattere transitorio, comunque non superiore ai 6 mesi;
- che la mobilità stessa debba coinvolgere, a rotazione, tutti i medici dirigenti non responsabili di struttura;
- che, quando la distanza tra sede abituale di assegnazione e sede di destinazione provvisoria superi i 10 km, competa il rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo (secondo le tariffe ACI, ove consentito dal Fondo contrattuale per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro);
- che, qualora le prestazioni fuori dalla sede abituale ed extra orario di lavoro abituale vengano catalogate sotto la specie di "libera professione aziendale", il compenso orario può variare tra i 60 e gli 80 euro.
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Il dott. A. M. scrive: "Nell'ottobre 2008 viene
conferito incarico ai sensi
dell'art.18 ccnl 08/06/2000 e art. 11 ccnl 03/11/05, in
sostituzione del
direttore di struttura complessa U.O. di Medicina, assente per
cessazione di
rapporto di lavoro. Al dirigente dopo i primi due mesi e per
i successivi 12
mesi viene corrisposto indennita' di E 535,5 mensili e, per la
sostituzione, E
267.52 mensili. Ha continuato fino ad oggi ad assolvere
all'incarico conferito,
senza alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, che,
talaltro, non ha
ancora attivato le procedure concorsuali.
Per ottenere gli arretrati dell'indennita' dovuta andrebbe
inoltrato ricorso
al giudice del lavoro facendo riferimento a quale sentenza
della Cassazione ?
L'eventuale riconoscimento dell'indennita' dovuta sara' valutata ai
fini
previdenziali?"
L'indennità per incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa cessato dal servizio (ex art. 18 CCNL 8/06/2000 ed art. 11, c. 1, sub B, CCNL 3/11/2005) è sempre di euro 535,05 mensili lordi (fatti salvi i primi 60 giorni di sostituzione, che avvengono a titolo gratuito), quale che sia la durata della sostituzione stessa (cioè anche oltre i 12 mesi = 6+6, di cui all'art. 18, c. 4, del CCNL 8/06/2000).
Naturalmente il dirigente "sostituto" percepirà anche tutte le altre voci retributive di competenza, compresa la retribuzione di posizione, come da sua graduazione aziendale delle funzioni.
Il giudice competente in materia (arretrati dell'indennità di sostituzione non corrisposta, ovvero risarcimento del danno) è quello del Lavoro, che di solito dà ragione al ricorrente, in questi casi.
L'indennità di sostituzione rientra, nel sistema di calcolo retributivo della pensione, nel computo della quota B della pensione. Tale voce è anche considerata nel calcolo delle pensioni miste e contributive, mentre è esclusa dal calcolo della buonuscita o TFS.
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Il dottor M. U. scrive: " Nell'Azienda per la quale lavoro, rivesto il ruolo di Direttore di Struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica con contratto quinquennale.
A mia moglie, che lavorava fino a qualche tempo fa in una struttura semplice sotto la mia direzione, in seguito a una riorganizzazione interna aziendale, è stato inviata una comunicazione per
"svolgere la propria attività presso il Servizio di Igiene e sanità Pubblica per le attività che il Direttore del Servizio riterrà sulla base delle necessità sanitarie. Per quanto riguarda la dr.ssa … coniuge del Direttore del Servizio, si determinano incompatibilità nell'assunzione degli usuali provvedimenti che regolano il rapporto di lavoro. Si dispone pertanto che i provvedimenti di valutazione, procedimenti disciplinari etc. siano adottati dal Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione.".
Il testo virgolettato è tratto dalla formale comunicazione del Commissario Straordinario facenti funzioni di Direttore Generale.
Esiste una norma di legge o contrattuale che supporta quanto affermato, in quanto si introduce un elemento di "incompatibilità ... parentale" che sembrerebbe privare il Direttore della Struttura complessa delle sue prerogative, menzionate in maniera generica, per affidarle a un Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che, nei procedimenti di valutazione, non ha conoscenza diretta dell'attività del valutato, che non si capisce in base a quali elementi potrebbe adottare eventuali procedimenti disciplinari ecc. e.... dulcis in fundo.... è un veterinario ?"
Ritengo la posizione assunta dal Commissario straordinario in
merito ai provvedimenti di valutazione (di prima istanza), ed
eventualmente in materia di provvedimenti disciplinari, da assumere
nei confronti della Collega-moglie, dirigente medico appartenente
alla stessa equipe e struttura, forzata ed abbastanza
incomprensibile. Infatti:
-per intanto la moglie non è "parente del marito", a meno che si
tratti di matrimonio tra consanguinei;
-inoltre non vi è cenno delle incompatibilità prefigurate dal
Commissario straordinario nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e
successive modificazioni, che attiene appunto alle
incompatibilità;
-non vi è neppure cenno delle incompatibilità anzidette
nell'allegato 5 del CCNL 3/11/2005, dove vengono date le
indicazioni di massima sulle procedure di valutazione dei
dirigenti, e neppure nella Nota ARAN n. 1943 del 20/02/2002 (punto
8) riguardante la composizione del Collegio tecnico;
-infine, in materia di competenze disciplinari del direttore della
struttura (avente qualifica dirigenziale) nei confronti dei medici
dirigenti sottoposti ed a lui assegnati (artt. 55 e seguenti del
D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009; CCNL di area
medica 6/05/2010, integrativo del CCNL 17/10/2008), è evidente che
il direttore della struttura non è affatto "organo terzo", ma
semplicemente "parte" nei confronti del dirigente sottoposto cui
intenda contestare un eventuale addebito.
Ciò premesso, a meno che la posizione del Commissario straordinario
in questione non sia necessitata e di diretta derivazione dagli
indirizzi dettati dallo specifico Regolamento interno assunto
dall'azienda in materia di procedimenti di valutazione dei
dirigenti, nonchè in materia di Sanzioni e procedure disciplinari,
mi parrebbe piuttosto ispirata da criteri fuorvianti tra
l'ostruzionistico ed il pretestuoso nei soli confronti del
direttore della Struttura complessa di Igiene e Sanità
pubblica.
Il dott. G. M. scrive: "Sono un Medico Ospedaliero specialista in Neurologia ma che presta servizio presso una UO di Medicina Fisica e Riabilitazione dal 1987; desidererei sapere se posso inoltrare la domanda per la Specialistica Ambulatoriale solo per Neurologia (come penso) o anche per Fisiatria."
Premetto che esiste tuttora incompatibilità tra esercizio
contemporaneo della attività specialistica ambulatoriale
territoriale convenzionata e rapporto di lavoro medico dipendente
ospedaliero.
Per quanto riguarda, invece, l'inserimento negli elenchi degli
specialisti ambulatoriali territoriali occorre avere la
specializzazione specifica nella branca in cui si intende
esercitare.
Quindi Lei può aspirare solo ad essere inclusa nell'elenco degli
specialisti ambulatoriali di Neurologia.
Inoltre la Medicina fisica e riabilitazione non è neppure
disciplina equipollente rispetto alla Neurologia.
..........................
Il dott. N. A. scrive: "Sono un medico ospedaliero e
da tre anni
sostituisco il primario andato in pensione con incarico di
sostituzione art.18.
Nella delibera con cui mi si da l'incarico risulta che scade quando
verrà
aperto il concorso e so che la sostituzione non può durare più di
un anno. Arriva recentemente una lettera dalla mia ASP in cui si
dice che
fra un mese scade la sostituzione e al mio posto viene
incaricato un collega
responsabile di struttura semplice di un altro ospedale. Premetto
che in
questi tre anni ho aggiunto tutti gli obiettivi
aziendali,certificati dal nucleo di valutazione … Mi chiedo: perche
la sostituzione ,dato che nella delibera non c'e' alcuna scadenza
se non al concorso ? Perchè solo a me
visto che moltissimi colleghi usufruiscono dell'art. 18? Cosa
potrei fare?
Bisogna intanto chiarire se il Collega che viene da un altro
ospedale è anche appartenente ad altra ASP o ASL. Se il Collega di
cui sopra proviene da un'alta ASP o ASL a seguito di avviso
pubblico per titoli in attesa di concorso, quindi con incarico di
direttore di struttura complessa a tempo determinato, non c'è nulla
da
fare per opporvisi (anche perchè l'incarico di sostituzione a suo
tempo a Lei attribuito, a rigore di norma contrattuale, è
ampiamente scaduto).
Se invece il Collega "esterno" alla struttura ed all'azienda viene
con un semplice incarico di sostituzione, ritengo che l'operazione
debba considerarsi illegittima perchè Lei, avendo sempre
riportato valutazioni
positive alle periodiche verifiche dirigenziali, può
ragionevolmente aspirare al rinnovo dell'incarico di sostituzione
(anche se irrituale per quanto riguarda i termini di durata) fino
all'espletamento della
selezione per l'incarico di direzione di struttura complessa.
......................
Il dott. P. N. scrive: "Quando un dirigente medico che ha ottenuto il trasferimento presso altra Azienda fa la richiesta di nulla osta, può l'Azienda di appartenenza autorizzare (entro i previsti dieci giorni) la mobilità a decorrere da una data successiva ai tre mesi previsti dalla normativa sul preavviso?Per spiegare, se io faccio domanda di nulla osta il entro il 31 dicembre, può la mia azienda autorizzare (con o senza motivazione) il trasferimento con decorrenza ad esempio 1 giugno invece che per il previsto 1 aprile?"
Dal contenuto del quesito, posso ipotizzare che il Collega in
questione (quando ha fatto domanda alla propria azienda, entro il
31 dicembre, di nulla-osta alla mobilità o trasferimento) non abbia
indicato la data del trasferimento stesso, ma richiesto soltanto
l'assenso (e senza dare, naturalmente, il preavviso).
Infatti, se avesse indicato una data precisa, non avrebbe senso la
"mossa" dell'amministrazione di dare sì l'assenso, ma differendolo
ad una data successiva ai tre mesi del preavviso, norma di
salvaguardia
questa prevista dal contratto (art. 20 CCNL 8/06/2000) a favore del
dipendente (in caso di mancato assenso dell'azienda entro 10 giorni
dalla domanda) per tutelarlo da inerzie od ostruzionismi da
parte
dell'azienda stessa, ma anche a favore dell'azienda, che ha così il
tempo di tre mesi per provvedere alla sostituzione.
A questo punto, tuttavia, anche se il Collega desse ora il
preavviso di tre mesi, questi potrebbe lasciare la vecchia azienda
comunque non prima del 16 maggio: tanto vale richiedere all'azienda
di destinazione
di pazientare fino al 1° giugno.
......................
Il dott. G. T. scrive: "Un medico con contratto a
tempo determinato può ricevere un ordine di servizio per ricoprire
un posto vacante in un reparto diverso da quello in cui ricopre l'
incarico di base (per esempio dal Pronto Soccorso alla
Medicina)?
Il rapporto di lavoro a tempo determinato non differisce dal
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per quanto riguarda
l'istituto della mobilità interna d'urgenza (o coatta), di cui
all'art. 16 del CCNL
10/02/2004 di area medica.
A tal proposito, bisogna ricordare che la mobilità anzidetta:
-avviene comunque nell'ambito della disciplina di
appartenenza;
-deve essere motivata da eventi contingenti e non prevedibili, cui
non possa farsi fronte con l'istituto della sostituzione sul posto
vacante;
-è temporanea (solitamente non più di un mese/anno) e coinvolge a
rotazione tutti i dirigenti dell'equipe;
-richiede una vera e propria deliberazione amministrativa del
direttore generale, non un semplice ordine di servizio della
direzione sanitaria o del direttore della struttura di
appartenenza.

