Il dott. R. V. scrive: "La mia asl
(Bolognini-Seriate-BG) non ci consentiva l'intramoenia allargata,
fino a poco tempo fa. Sulle visite private eseguite in ospedale
tratteneva il 30% come costo dello studio che usavo. Da poco ha
stipulato una convenzione e ci concede di visitare in un
poliambulatorio come intramoenia allargata.
Oltre alla percentuale che il poliambulatorio stesso trattiene come
rimborso spese, l'asl mi trattiene ancora un 20%!!. Ricordo che
l'asl aveva diritto a una percentuale anche sull'intramoenia
allargata, ma mi pare di ricordare che, a norma di legge, era ben
meno del 20%! Mi sbaglio?"
I contratti di area medica (in particolare l'art. 56 del CCNL
8/06/2000, che rimanda a sua volta all'art. 54 dello stesso
contratto) non specificano quale sia la percentuale di competenza
dell'azienda di appartenenza, nè del poliambulatorio convenzionato
con la stessa, per l'esercizio della libera professione intramoenia
allargata dei medici
dipendenti-dirigenti.
Il contratto di area medica si limita a stabilire:
-che la libera professione intramoenia (allargata o non) deve
avvenire senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda in questione
e con contabilità separata;
-che la definizione delle tariffe è concordata con i dirigenti
interessati nell'ambito delle condizioni della convenzione e
rientra, assieme ad aspetti organizzativi concertati con le OO.SS.
mediche di categoria, all'interno dell'Atto aziendale sulla libera
professione
intramuraria.
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Il dott. A.B. ci scrive: "Sono un Vostro iscritto da circa 2 anni e vorrei vederci chiaro circa l'attività ospedaliera, il contratto e la suddivisione dei compiti. Preciso che sono un ortopedico in rapporto di extramoenia, assunto a tempo indeterminato e da 2 anni,appunto, in regime di extramoenia. Chiedo se oltre all'orario di lavoro stabilito, sono tenuto a prestare servizio di reperibilità ed a svolgere la stessa attività dei miei Colleghi in rapporto di esclusività. Mi spiego meglio: avendo scelto l'extramoenia, percepisco uno stipendio nettamente inferiore rispetto ai miei Colleghi con pari anzianità per poter svolgere attività privata in studio. Visto che i Colleghi svolgono anch'essi attività (intramoenia allargata) in studi convenzionati, mi chiedevo se avessi diritto a più tempo libero dei miei Colleghi o se potessi pretendere il rispetto degli orari da parte del Responsabile".
La normativa ancora oggi vigente per i Colleghi a rapporto non esclusivo (cioè in extramoenia, ma comunque ad orario unico di 38 ore settimanali complessive) fa riferimento all'art. 15-sexies del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni, nonché all'art. 10, c. 7, del CCNL 3/11/2005.
Secondo le disposizioni anzidette, il rapporto di lavoro non esclusivo "comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate".
Come vede, non c'è alcun "alleggerimento" nei carichi di lavoro, ivi compreso per quanto riguarda guardie mediche e pronte disponibilità, a fronte delle penalizzazioni economiche e di carriera a carico dei titolari di rapporto di lavoro non esclusivo. Naturalmente non può essere richiesto ai Colleghi in extramoenia un extraorario per il conseguimento di obiettivo prestazionali aggiuntivi, collegati alla retribuzione di risultato, visto che essi non hanno diritto a questa voce retributiva. L'unico vantaggio, per così dire, è di poter esercitare la libera professione (extramoenia) in forma non regolamentata al di fuori degli impegni di servizio e al di là del debito orario contrattualmente stabilito.
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Il Dott. E.C. ci scrive: "Desidero sapere se, in base al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, la quota eccedente i 90.000 o i 150.000 euro per la riduzione del 5% o del 10% comprende anche la libera professione intramoenia, oppure la riduzione avviene solo sugli emolumenti aziendali con esclusione della libera professione stessa".
Dalla lettura delle norme della legge 122/2010 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto 78/2010) non è possibile dare una risposta certa al Suo quesito, a meno che non giungano nel frattempo chiarimenti da parte della Funzione pubblica e/o da parte dell'ARAN. Infatti la norma di legge in questione (in particolare l'art. 9, c.2 e 2-bis) fa riferimento al taglio, per il triennio 2011-2013 e rispettivamente in misura del 5% o del 10%, dei "trattamenti economici complessivi dei singoli dirigenti" superiori ai 90.000 euro annui lordi, ovvero superiori ai 150.000 euro annui lordi (senza tuttavia ripercussioni negative in termini previdenziali). Dalla lettura combinata della manovra economica 2010, si evince altresì che il taglio anzidetto deve intervenire rispetto al trattamento economico complessivo ordinariamente spettante nel 2010, ivi compreso il trattamento accessorio.
Ciò premesso, a mio giudizio:
a) poiché la libera professione non è, tecnicamente, né una voce
retributiva fondamentale, né accessoria (vedi declaratoria di cui
all'art. 33 del CCNL 3/11/2005), né una voce che spetti
"ordinariamente";
b) e poiché, se ci fosse un taglio sulla libera professione
esercitata individualmente dal singolo medico dipendente-dirigente,
si determinerebbe automaticamente uno squilibrio tra le Parti e
quindi un relativo illecito arricchimento della pubblica
amministrazione, in quanto beneficiaria di una quota-parte dei
proventi di tale attività, ritengo che il taglio
anzidetto non possa, né debba, riguardare i proventi (eventuali) da
libera professione intramuraria che interverranno nel triennio
2011-2013.
Inoltre, a ben vedere, neppure la retribuzione
di risultato (pur essendo certamente "voce accessoria") dovrebbe
subire tagli perché, in caso contrario, bisognerebbe considerare
abrogata dalla nuova manovra economica tutta la parte più
qualificante della "riforma Brunetta" sul pubblico impiego, cioè la
valorizzazione del merito in rapporto ad obiettivi concordati e
realizzati, perazione che, almeno esplicitamente, non fa la legge
122/2010.

