CIMO Regionale

ORARIO DI LAVORO

Scrive il dott. P.B.: "Una mia Collega ha adottato nel dicembre 2010 tre bambini e si trova attualmente in maternità fino a giugno. Successivamente avrà diritto alle ore di allattamento che la obbligheranno ad una presenza di 2,20 ore al giorno fino al dicembre 2011. Per venire incontro alle esigenze di servizio "estive" sarebbe disponibile nei mesi di luglio e agosto a ritornare a tempo pieno , ma ha timore di perdere il diritto  all'allattamento per i mesi successivi. Vorrebbe tornare alle 2,20  ore da settembre fino a dicembre." 

 Ai sensi dell'art. 39 (e dell'art. 41 per i parti plurimi) del D.Lgs. 151/2001, la Collega ha diritto a 4 ore/die di riposo durante il primo anno di vita del bambino (in questo caso: dei bambini).
Se la Collega rinuncia volontariamente al beneficio anzidetto per i mesi di luglio ed agosto 2011, per ragioni di solidarietà di categoria, ciò non toglie che i suoi diritti di madre, sanciti dalla legge (il contratto di area medica si limita a recepire le disposizioni di legge
in materia, senza modificarle nè interpretarle), rimangano intatti.
La Collega pertanto, nel momento in cui dovesse comunicare la rinuncia volontaria e per le ragioni anzidette alle 4 ore/die di riposo nei mesi di luglio ed agosto 2011, farebbe bene a specificare nel contempo all'amministrazione (per iscritto ed in modo formale) che tale rinuncia non deve intendersi come estesa anche al successivo periodo, e cioè fino
all'anno di vita dei bambini, e che il datore di lavoro "deve consentire" tale possibilità ai sensi degli artt. 39, 41 e 45 del D.Lgs. 151/2001.

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Scrive  il dott. A. M. "Sono un medico radiologo portatore di handicap grave e usufruisco della legge 104 da qualche anno. Ho  optato per i tre giorni mensili di riposo. Ciò per non creare incompatibilità con la poca attività intramoenia che ancora eseguo.   Posso, così, non sovrapporre i giorni del beneficio di legge con l'attività stessa.Ora,per ragioni di salute,vorrei passare alle due ore di riduzione giornaliere.E' compatibile quest'ultima opzione con l'attività intramoenia individuale che verrebbe a coincidere inevitabilmente lo stesso giorno?Mi sembra di aver capito che l'incompatibilità scatta  con l'assenza dal servizio e non  con la riduzione oraria." 

 Ai fini dell'applicazione dell'art. 33 della legge 104/0992 le due ore di permesso giornaliero retribuito, ovvero i tre giorni mensili di permesso, sono del tutto equivalenti.

Esiste in realtà una implicita contraddizione tra una riconosciuta riduzione dell'orario di lavoro (quotidiano o mensile) in ragione delle proprie condizioni di salute e la prestazione di attività libero professionale intramuraria, che richiede evidentemente un orario aggiuntivo (extra orario).

Tuttavia non credo che alcuno vorrà contestarLe il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria, né mi risulta che tale incompatibilità sia prevista per legge o per contratto, quantomeno con riferimento ai giorni di regolare presenza in servizio.

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 Scrive il dott. G. D. L.: "Per la mia età (ho 55 anni), dal 2002 sono costretto ad assicurare più di 10 reperibilità mensili; pur avendo comunicato per iscritto all'ASL la mia indisponibilità ad effettuare un numero di reperibilità superiori a quelle previste dal contratto,mi trovo mio malgrado ad effettuare dalle 12 alle 15 reperibilità mensili,come da turno firmato dal direttore dell'UOC e dal direttore sanitario. Va detto che molte reperibilità sono state effettuate in giorni festivi senza usufruire del giorno di recupero. Posso adire le vie legali per questo sfruttamento che dura ormai da 9 anni?"

   La pronta disponibilità (art. 17 CCNL 3/11/2005):

- è limitata ai periodi notturni e festivi;

- è materia oggetto di concertazione sindacale aziendale;

- "di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese";

- nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo "spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

Sugli aspetti di dettaglio, non già normati dal contratto nazionale di categoria, è competente la concertazione sindacale aziendale a livello di singola ASL.

Io credo poco alle azioni legali su questa materia, visti anche i tempi ed i costi relativi, specie per quanto riguarda la questione del numero mensile delle pronte disponibilità, in quanto la previsione che "di regola" non si possano superare i dieci turni, offre purtroppo all'azienda la solita difesa (o alibi, se preferisce) che in caso di necessità ed urgenza la "regola" possa essere superata. D'altra parte, pensare di ampliare la dotazione organica dei servizi (tra cui Radiologia) mi pare oggi difficile.

Mi pare invece doverosa un'azione sindacale, che coinvolga tutta l'equipe, nei confronti del direttore di U.O.C. e del direttore sanitario in prima istanza, magari minacciando un'azione legale se si continuerà ad abusare dei dirigenti medici oltre i limiti consentiti, ma sperando di non dovervi ricorrere, considerando anche che l'esito sarebbe molto incerto, tenuto conto del "funzionamento" della nostra macchina giudiziaria.

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Il dott. A. C. scrive: "Sono un medico ospedaliero a tempo pieno. Vorrei sapere se è procedura corretta da parte della mia amministrazione conteggiare le quattro ore settimanali, dedicabili ad attività non assistenziale e cumulabili, in base alla effettiva presenza in servizio. Mi spiego: se in un mese usufruisco di una settimana di ferie le ore eventualmente a disposizione  saranno 12 e non 16 (naturalmente se cumulate). Lo stesso si può dire per i permessi ottenuti con la legge 104 (di cui sono , purtroppo, fruitore) e per gli otto giorni di aggiornamento disponibili nell'anno?"

La riserva di ore non assistenziali (anche cumulabili) fa parte dell'obbligo contrattuale orario di lavoro, cioè 38 ore settimanali complessive.
Naturalmente tale "riserva oraria" non è dovuta, nè può quindi  cumularsi, quando il lavoratore dipendente è "assente giustificato" (ferie, permessi ex legge 104/1992, assenze retribuite ex art. 23 CCNL
5/12/1996, ecc.).

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Scrive il dott. B. C. B. : "Presto servizio  in una UOC di Chirurgia d'urgenza (Ospedale di- Roma)  il cui Direttore ha articolato il lavoro in turni di guardia a 3 (I Aiuto, II Aiuto e III Aiuto) H24. In organico siamo solamente 12 elementi  il che ci obbliga ad effettuare tutti i mesi un discreto numero di ore di straordinario (almeno 50 a testa, avendo come riferimento le 34 + 4 /settimanali previste dal CCNL) quando siamo tutti presenti.La situazione diventa insostenibile in occasione di ferie e congedi vari,  in quanto o  1) ci viene negato dal Primario  il relativo N.O. per potere usufruire di quanto  richiesto oppure 2) al rientro dalle ferie/congedo, siamo costretti a dover eseguire, comunque,i turni mensili spettanti.Mentre ad alcuni Colleghi tale situazione va bene per i risvolti economici cui facevo cenno piu' sopra (straordinari retribuito!), il sottoscritto ed alcuni altri riteniamo non ulteriormente sopportabile tale situazione (che va avanti cosi' da quasi un anno, e che e' destinata a precipitare con le ormai prossime ferie estive!).Aggiungo che la Amministrazione non ha alcune intenzione di assegnare alla UOC nuovi Colleghi e che informalmente ha comunicato che la soluzione potrebbe essere quella di effettuare le guardie a 2 ( eventualita' a mio modo di vedere saggia,  rigettata pero' dal Primario , per motivi di "prestigio" e da quei  Colleghi interessati allo ... "straordinario"!).E' possibile fare qualcosa?"

  La relazione sindacale competente in materia di "articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze è la concertazione aziendale (art. 6, c.1, sub B, del CCNL 3/11/2005, tuttora vigente).
Se però non c'è accordo nè all'interno dell'equipe della UOC di Chirurgia d'urgenza, nè tra l'equipe stessa ed il direttore della UOC in questione, non vedo come possa affrontarsi e risolversi positivamente la
questione sollevata nel quesito.
A mio giudizio una guardia attiva di tre componenti medici, pur tenendo conto della complessità e delicatezza della disciplina in questione, pare uno spreco, sia in termini economici (costo degli straordinari richiesti) che in termini di sfruttamento del personale medico.
Credo che sarebbe sufficiente una guardia attiva di due componenti, più un eventuale reperibile per le situazioni eccezionali che si possano verificare.
Infine, se le 50 ore di straordinario sono intese come "mensili pro capite", esse superano di gran lunga il limite consentito per contratto e per legge.

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Il dott. A. P. scrive: Sono un Dirigente Medico di I livello di Oncologia Medica con contratto a tempo indeterminato dal  2002.Desidero sapere e avere un documento scritto (contratto lavoro più recente), in particolare relativo agli orari di lavoro che dobbiamo svolgere.Per esempio: facendo servizio notturno (per una migliore comprensione: dalle ore 20 del giorno 03/02/11 alle ore 8 del giorno 04/02/11, tot 12 ore), si ha sicuramente diritto al riposo il giorno 04/02, ma il 03/02 (cioè la mattina della guardia notturna) bisogna prestare servizio? e se sì, per quante ore ? Cosa prevede il contratto? "

 Il CCNL di area medica non indica nel dettaglio la "articolazione dell'orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze" perché tale materia è rinviata alla contrattazione integrativa in sede di singola azienda (in particolare alla concertazione).
Quindi, al di là dell'obbligo orario delle 38 ore settimanali onnicomprensive, a proposito di riposo giornaliero (art. 7 CCNL  17/10/2008) il contratto nazionale stabilisce che la contrattazione locale dovrà prevedere "dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva".
Il contratto nazionale di area medica non affronta il dettaglio dell'orario di lavoro del giorno che precede la guardia notturna (ore 20 serali-ore 8 del giorno successivo), ma afferma la necessità di contemperare l'esigenza dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e di preservare nel contempo la continuità del servizio.
In particolare, il CCNL di area medica non ha recepito acriticamente la disposizione di provenienza europea (recepita dal D.Lgs. 66/2003) di garantire un periodo di riposo di 11 ore continuative nelle 24 ore.
Per saperne di più sulle decisioni assunte in sede di contrattazione integrativa aziendale (in particolare in sede di concertazione, che avrà tenuto conto anche degli indirizzi regionali in materia), chieda al Suo rappresentante sindacale locale.

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Il dott. F. R. scrive: "Vorrei sapere se  è obbligo del responsabile del reparto esporre il suo orario di servizio insieme a quello degli altri medici comprendendo ferie, permessi e aggiornamenti e se bisogna comunicarlo al sostituto per iscritto e metterlo a conoscenza del reparto ".

Quanto mi chiede rappresenta normativa di dettaglio non disciplinata dai contratti nazionali di area medica, né da leggi nazionali, ma lasciata alla regolamentazione locale, previa concertazione aziendale con le OO.SS. mediche legittimate. E' chiaramente buona abitudine che nelle bacheche dei vari Reparti siano esposti gli organigrammi di servizio (solitamente a cadenza mensile), che fungono anche da pro-memoria per i singoli componenti dell'equipe (organigrammi di servizio, cioè: turni di Reparto; turni di guardia e di pronta disponibilità; turni di sala operatoria; servizi ambulatoriali, ecc.), nonché le assenze giustificate dei vari operatori, ecc. Copia degli organigrammi di servizio anzidetti sono anche inviati, per le rispettive competenze, alla direzione sanitaria ed alla direzione amministrativa (Servizio gestione risorse umane). A maggior ragione in caso di assenza del responsabile del Reparto, il sostituto deve essere messo in condizione di sapere l'insieme dei compiti che lo attendono, nonché i collaboratori su cui può contare. Con la riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), per ora solo parzialmente attuata, la trasparenza sull'operatività dei servizi pubblici, sia sotto l'aspetto organizzativo che gestionale ed amministrativo, assumerà peso sempre maggiore.

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Il dott. P.D. ci scrive: "Si è verificato che per disposizione del dirigente di 2° livello della divisione (Primario) sono stati previsti degli incontri di "audit" da effettuarsi in orario pomeridiano (2 ore) una volta alla settimana. Essendo stato disposto dal Primario che a detti incontri debbano partecipare obbligatoriamente anche i dirigenti medici "smontati dalla precedente notte e quelli che entrerebbero in turno nella notte immediatamente successiva", chiedo di sapere se dette disposizioni siano conformi alla normativa vigente in materia ed al contratto che disciplina il nostro rapporto di lavoro. Quali sono le strade per evitare questo ennesimo sopruso ?"

 Non si può dare una risposta tranciante (sì, sì; no, no) al quesito proposto. Infatti:
1) l'art. 7 del CCNL 17/10/2008 rinvia alla contrattazione integrativa in sede locale la definizione delle "modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico". Quindi, bisognerebbe sapere quanto è stato definito in materia nella Vostra realtà;
2) il CCNL di area medica si limita a prevedere che, "dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna", ci sia "la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo", non essendo possibile recepire in modo acritico ed automatico per le figure dirigenti le disposizioni del D.Lgs. 66/2003 di derivazione europea;
3) infine, nel concetto di "audit", non sono solo ricompresi l'aggiornamento e la formazione del personale medico-dirigente, ma anche la verifica e revisione di qualità delle prestazioni erogate, che sono tutte materia oggetto di contrattazione integrativa locale, ovvero di concertazione aziendale, oltreche essere diritto-dovere da parte di tutti i dirigenti medici. In definitiva, la sede competente a disciplinare i programmi di formazione, nonché le attività di verifica e revisione della qualità delle prestazioni erogate, è quella della contrattazione e/o della concertazione aziendale tra OO.SS. legittimate ed azienda di appartenenza. Se le decisioni del Primario non hanno rispettato l'iter anzidetto, bisogna farglielo presente con lettera raccomandata A.R. notificata anche al direttore generale, nonché ai direttori sanitario e amministrativo, richiamando le disposizioni contrattuali vigenti che sono state disattese (art. 7 CCNL 17/10/2008; artt. 4 e 5 del CCNL 3/11/2005). Qualora il Primario sia intervenuto con Ordine di servizio autoritario ed unilaterale indirizzato a tutti i componenti della Sua équipe, l'Ordine di servizio va rispettato comunque per evitare guai maggiori (valutazioni dirigenziali negative; minacce di esposti per mancata collaborazione; omissione di atti d'ufficio, ecc.), pur potendo essere contestato sul piano sindacale. Su questa materia, invece, riterrei controproducente attivare un contenzioso legale, cioè esposto preliminare per tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e, in mancanza di soluzione adeguata, ricorso al Giudice del Lavoro. Infatti l'esito sarebbe incerto, mentre ci sarebbero certamente dei costi ingenti da sostenere.

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 Il Dott. F.Z. ci scrive: "Sono un Segretario aziendale e desidererei sapere dal Sindacato il parere sulla compilazione dei turni in un reparto ospedaliero che opera su 24 ore/die. Il debito orario giornaliero di un turno va conteggiato su 6 ore, oppure su 6 ore e 20 minuti? Nella trattativa locale non abbiamo specificato la cosa".

Bisogna innanzitutto chiarire che l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze è materia di concertazione sindacale locale a livello di azienda (art. 6, c.1, sub B, CCNL 3/11/2005). Secondariamente, è vero che, mediamente, l'orario giornaliero di un turno è di 6 ore e 20 minuti, che si ottiene per l'appunto dividendo 38 ore: 6 (che sono solitamente i giorni lavorativi settimanali) = 6,33, ovvero 6 ore e 20 minuti. Tuttavia nulla toglie che nell'articolazione dell'orario (organigramma di servizio) ci possa essere un turno di reparto di 4 ore, un turno di sala operatoria di 6 ore, un turno di attività ambulatoriale divisionale di 3 ore, un turno di guardia medica di 12 ore, ecc. Quello che è essenziale tuttavia è che l'orario settimanale risulti comunque di 38 ore complessive (debito orario), comprensive delle attività orarie non assistenziali (studio, didattica, aggiornamento, ricerca, ecc.).



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