CIMO Regionale

PREVIDENZA

La dott.ssa O.D. scrive: "Un primario ospedaliero che al compimento dei 65 anni matura i 40 anni effettivi di servizio deve necessariamente andare in pensione, oppure in base alla nuova  normativa 2010  può rimanere in servizio fino a 70 anni."

L'art. 22, c.1, della legge 183/2010 consente, a domanda dell'interessato, in alternativa al compimento del 65° anno di età, di essere collocato a riposo "al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo".
Pertanto, se al compimento del 65° anno di età il Collega in questione ha maturato anche i 40 anni di servizio effettivo, non c'è possibilità nè di richiedere, nè di ottenere, la permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, che rimane a tutt'oggi l'età pensionabile dei medici dipendenti.
Inoltre la disposizione richiamata dell'art. 22, c.1, della legge 183/2010, risulta di difficile applicazione anche per i medici che ne avrebbero teoricamente diritto, infatti la legge 122/2010, ed una successiva Circolare della Funzione pubblica dell'ottobre 2010,
impongono alle amministrazioni di contabilizzare il trattenimento in servizio oltre i 65 anni alla stessa guisa delle "nuove assunzioni", e ciò comporterebbe per le ASL un peggioramento delle loro possibilità di turn-over, ovvero di assunzione di giovani medici, già contingentate in ragione di una nuova assunzione ogni 5 cessazioni avvenute nell'anno precedente.

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Scrive il dott. G. B.: "Sono  ex dirigente di struttura complessa di una azienda ospedaliera, nato il 19/01/1940, sono andato in pensione il 31/12/2009 , in quanto, per delibera della Direzione Generale emessa prima del blocco, ho avuto 3 anni di proroga dopo il compimento di 67 anni di età. Vorrei sapere se posso accedere ai recenti aumenti contrattuali."

 Lei ha diritto, ai fini della misura del trattamento di pensione, al computo completo dei benefici contrattuali del 2° biennio economico 2008-2009 (all' interno del contratto quadriennale di area medica 2006-2009), contratto del 2° biennio economico che è stato sottoscritto il 6/05/2010, ma che ha efficacia giuridica ed economica sul biennio in
cui Lei era ancora in servizio attivo.

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Il dott. E. T. scrive: "Sono Aiuto in Cardiochirurgia.

Oggi compio 65 anni e in base alla vecchia legge sarei dovuto andare in pensione, dopo 38 anni di servizio effettivo. Volendo, avrei potuto andare in pensione già anni fa avendo io riscattato gli anni di laurea e di servizio militare, ma non ho voluto essendo io ancora pienamente operativo.

  Nel mese di Gennaio u.s., in conseguenza della recente legge dei 40 anni, il Direttore Generale mi ha chiesto di restare in servizio per altri 2 anni per completare i 40 di contribuzione effettiva. Questo anche perchè, contemporaneamente, sempre in Gennaio u.s., il Primario del mio reparto ha dato le dimissioni dal servizio concordando la sua dipartita dal 1 Giugno p.v.

Io ho accettato con entusiasmo la possibilità di lavorare ancora altri 2 anni a tempo pieno, anche se in realtà avevo già concordato un anno fa con lo stesso Direttore Generale, e prima che uscisse la nuova legge, la possibilità di ottenere un contratto di consulenza di poche ore settimanali per poter continuare il mio lavoro sia pur con un impegno minore.

In più speravo in un incarico di FF che avrei mantenuto finchè un nuovo concorso di Primario non venisse espletato.

Il Direttore Generale invece ha subito bandito il concorso per Primario (Dirigente di Struttura Complessa). Il concorso scadrà tra pochi giorni (8 Maggio p.v.) e la commissione si riunirà il 26 Maggio p.v. in modo che dal 1° Giugno la Cardiochirurgia abbia un nuovo Dirigente.

A questo punto chiedo: posso anche io partecipare al concorso?

Nel bando non sono indicate limitazioni di età. Io ho accettato e firmato per lavorare altri 2 anni ma, se diventassi Primario, avrei diritto di lavorare fino a 70 anni.

Quindi anche io ho davanti a me i 5 anni necessari per tale incarico, in base alla vecchia legge che non so se è ancora valida.

Non oso chiederlo al Direttore Generale in quanto qualunque cosa dica, anche sbagliando, dovrei poi seguirla. Preferirei presentare la domanda ed attendere una lettera scritta nella quale mi si dica che sono stato escluso."

Rispondo:
- la norma sulla pensione dei primari a 70 anni ( legge 50/1991) è stata abrogata dall'art 15-nonies del D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs. 229/99;

-anche la norma sulla pensione ai 70 anni, cui potevano accedere a domanda tutti i pubblici dipendenti, introdotta dall'art. 1-quater del d.l. 136/2004, convertito in legge 186/2004, è stata abrogata dal decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006 (art. 33).
In definitiva:
-mentre le norme sulla pensione a 70 anni dei primari, o dei pubblici dipendenti tutti, sono state abrogate, è pienamente operante la disposizione di cui all'art. 28, c. 9, del CCNL 8/06/2000 di area medica;
-Lei confonde le aspirazioni dei primari ospedalieri, da sempre perseguite dal loro sindacato (ANPO), con una realtà normativa che è tale solo per i Colleghi universitari.
Altra cosa è, invece, la cosiddetta "rottamazione" del personale medico dipendente che abbia raggiunto i 40 anni di servizio utile, norma questa di cui possono avvalersi le amministrazioni, ma che non è operante per i responsabili di struttura complessa, ospedalieri od universitari che siano.

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Scrive il dott.  G. M.: "Sono un medico ospedaliero  prossimo alla pensione (nell'aprile 2012 compirò, con circa nove anni di riscatto, i 40 anni di servizio). Dovendo rimanere in servizio ulteriori 12 mesi a causa della attuale  "finestra" e cioè fino all'aprile 2013,avrò diritto ai benefici contrattuali del prossimo contratto?
In altre parole il prossimo contratto partirà dal 2013 o dal 2014 anche se la ripresa della contrattazione collettiva prevista nel 2014?
Ciò significa che noi medici ospedalieri abbiamo perso non 3, ma 4 anni di contratto?
Quindi se volessi andare in pensione con i benefici contrattuali del prossimo contratto quando conviene che faccia la domanda di pensionamento alla mia amministrazione?"

Premetto che da oggi al 2013 possono benissimo intervenire "novità" per la nostra categoria, sia in ambito contrattuale che previdenziale, quindi è impossibile fornire certezze.

La Legge 122/2010 ha bloccato il rinnovo dei contratti del pubblico impiego relativi al triennio 2010-2011-2012 e, posto che la riforma Brunetta ha previsto che i prossimi contratti abbiano durata triennale, con coincidenza tra vigenza giuridica ed economica, il prossimo contratto dovrebbe riguardare il triennio 2013-2015.

Se il contratto anzidetto sarà rinnovato mantenendo le attuali previsioni in materia di effetti dei nuovi benefici economici sui trattamenti di pensione e liquidazione, per i Colleghi che cesseranno nel periodo 2013-2015 ai fini di pensione i benefici economici avranno effetto integrale sulla determinazione del trattamento di quiescenza, mentre per la liquidazione varrà comunque la retribuzione pensionabile percepita nell'ultimo anno di servizio, con gli eventuali scaglionamenti maturati fino alla data di cessazione dal servizio.

Quindi, più tardi andrà in pensione, meglio sarà, anche perché le pensioni, una volta in godimento, sono male indicizzate e perdono rapidamente potere di acquisto. Tutto ciò, naturalmente, compatibilmente con le Sue condizioni di salute e con la voglia (o possibilità) di esercitare ancora la libera professione, dopo la cessazione dal lavoro di pubblico dipendente.

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Il dott. S. R. scrive: "Sono un medico ospedaliero; a settembre 2011 avrò 42 anni di anzianità di servizio (col riscatto) e 63 anni di età. Dall'1.01.2007 sono tornato al rapporto esclusivo con l'H. Fra qualche giorno mi sarà conferito incarico di direzione Unità Operativa Semplice.
Quesiti:
- Dopo quanto tempo dall'incarico godrò di benefici economici sulla pensione e di che entità?
-Se decidessi di lasciare l'H. a fine anno, sfuggirei alla media ponderata andando via il 30 dicembre e non il 31 (come suggerisce qualcuno per usufruire dell'adeguamento pensionistico previsto nel 2012??!!)?
-Sarebbe vantaggioso economicamente e/o fiscalmente riscattare subito, prima del pensionamento, gli anni di laurea e specialità ai fini del TFR?
- Come sarà frazionata l'erogazione del TFR?"

  1. Ai fini della quota A di pensione conta l'ultimo mese di retribuzione utile (prima della pensione) rapportata ad anno, quindi sarebbe sufficiente anche un solo stipendio mensile finale contenente la (nuova) retribuzione di posizione propria del dirigente con incarico di direzione di struttura semplice.
  2. Per sfuggire alla logica riduttiva della "media ponderata" bisogna poter contare almeno sugli ultimi 5 anni pieni di retribuzione propria del medico dirigente a rapporto esclusivo, quindi comprensiva del beneficio dell'indennità di esclusività di rapporto.
  3. Noi medici dipendenti meno giovani non abbiamo il TFR, ma l'indennità premio di servizio. È stato certamente un errore non aver riscattato a suo tempo gli anni di studio (laurea e specialità) anche ai fini di liquidazione, non solo di pensione. Il riscatto dell'indennità premio di servizio fatto ora (cioè immediatamente prima della cessazione dal servizio) non lo ritengo conveniente; scelga piuttosto di andare in pensione al limite di età (65 anni), così da poter godere parzialmente anche del contratto 2013-2015.
  4. La liquidazione sarà erogata in tre rate annuali: la prima di 90.000 euro; la seconda di 60.000 euro dopo un anno dalla prima; la eventuale terza rata per la quota residua spettante altre i 150.000 euro lordi, dopo due anni dalla prima rata.

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La dott.ssa M. D. F. scrive: "Vorrei sapere se nella mia situazione di servizio ( 59 anni e 38 di contribuzione), può influire, per un'eventuale anticipazione sulla data di cessazione dal lavoro, una riconosciuta infermità per causa di servizio nel 2009."

La pensione di privilegio si ottiene, a domanda da presentarsi entro 6 mesi dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'infermità, o del suo aggravamento, qualunque sia la durata del servizio prestato, quando il dipendente sia diventato "permanentemente inabile" a prestare ulteriore servizio a causa: di malattie traumatiche o ferite; di malattie derivanti da contagio per causa di servizio; di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti il proprio lavoro.

Presupposti per la prensione di privilegio (il cui beneficio consiste nella maggiorazione di 1/10 dell'aliquota di pensione in rapporto al servizio prestato, con garanzie di alcune soglie minime) sono pertanto:

-       la cessazione dal servizio;

-       l'inabilità permanente e assoluta;

-       l'inabilità dovuta a causa o concausa di servizio.

La fase istruttoria della pratica è svolta dall'azienda di appartenenza e dalla Prefettura locale, che allegherà il verbale della Commissione medica presso l'Ospedale militare territorialmente competente.

Sulla valutazione finale della dipendenza da causa di servizio deciderà il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, che stabilirà anche se le lesioni o infermità rientrano tra quelle contemplate dal D.P.R. 834/1981.

Le infermità da causa di servizio anticipano certamente la data di cessazione, ma l'infermità stessa deve essere severa e comportare inabilità permanente e assoluta (cosa non facile, oggi, visto il clima che aleggia sulle pensioni).

La pensione di privilegio non è incompatibile con altra attività professionale.

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Il dott. G. B. scrive: "Avendo maturato una contribuzione di oltre 40 anni, posso correre dei rischi per quanto riguarda la pensione e la liquidazione di fine rapporto qualora rimanga in servizio il prossimo anno?"

È difficile fare previsioni attendibili, oggi: ormai gli interventi punitivi in materia di liquidazione dell'indennità premio di servizio sono già stati introdotti nel 2010, cosicchè chi andrà in pensione dopo il 30/11/2010 vedrà la sua liquidazione attribuita in due o tre rate annuali successive (prima rata di 90.000 euro lordi; seconda rata di 60.000 euro lordi; eventuale terza rata per la quota restante di competenza oltre i 150.000 euro lordi).

Per chi ha maturato 40 anni di contribuzione utile, ed è a sistema interamente retributivo, non dovrebbero esserci sorprese in materia pensionistica nel 2011 (e forse anche nel 2012), anche se occorre ricordare che dopo l'anzianità dei 40 anni la misura della pensione non cresce più, anche se permane la relativa contribuzione previdenziale, e che fino al 2013 non ci saranno neppure più rinnovi contrattuali di categoria, i cui benefici si scaricherebbero anche sulle pensioni.

Quindi, per chi vuole lasciare il lavoro dipendente, e vuole nel contempo coltivare la libera professione una volta in quiescenza, questo potrebbe essere il momento buono.

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Il dott. A. P. scrive: "Sono alle dipendenze di una ASL della Regione Veneto dal 1989: ho riscattato 11 mesi e 22 gg. come militare ed ottenuto, il riconoscimento della A/4 categoria della causa di servizio, per cardiopatia ischemica postinfartuale . Nel 2010 ho avuto poi un ictus. Mi potreste fare un conteggio se vado in pensione con l'art. 13 della Legge 274/91 e soprattutto se c'è cumulo con eventuale trattamento pensionistico, praticando la  libera professione ?

Per rispondere adeguatamente ai quesiti, bisognerebbe conoscere la Sua retribuzione pensionabile annua, se ha ricevuto nel 2005 l'equo indennizzo e, ancor più, conoscere le Sue attuali condizioni di salute ed il Suo grado di idoneità al lavoro, superata che sia la fase di malattia e di conservazione del posto (periodo che io credo sia ancora in atto).Per le pensioni di privilegio (ove riconosciute tali dal Comitato tecnico ex art.12 della legge 274/91) il beneficio consiste nella maggiorazione di 1/10 dell'aliquota di pensione di cui alla Tabella  A della legge 965/1965; tuttavia, il coefficiente non può essere comunque inferiore al (D.L.267/1972): 50% per le infermità comprese tra la 8° e la 6° categoria ex DPR 834/1981; al 66,66% per le infermità comprese tra la 5° e la 2° categoria; al 90% per le infermità di prima categoria.Con questo tipo di pensione, stante la modesta anzianità contributiva (circa 22 anni, di cui solo 7 circa a sistema retributivo), ritengo che la misura si aggirerebbe sui 1000 euro/mese lordi, o poco più (verifichi questa stima presso gli Uffici INPDAP, con i dati delle retribuzioni pensionabili annue forniti dalla Sua amministrazione), anche se questo tipo di pensione è compatibili con l'esercizio delle attività libero professionali.Invece per la pensione di invalidità ordinaria (ex art.2, c.12, della Legge 335/95), ove sussistano i requisiti e dopo visita collegiale della Commissione ex art. 13 della legge 274/91, l'anzianità contributiva sarebbe elevata del periodo temporale compreso dalla data di cessazione dal servizio a quella del compimento del limite di età dei 65 anni, ovvero del raggiungimento dei 40 anni contributivi. Poiché la Sua pensione sarebbe a sistema misto, solo per circa 7 anni e mezzo godrebbe del calcolo retributivo (più vantaggioso), mentre gli anni restanti (15 circa) e gli anni "aggiuntivi" (circa 18) sarebbero a calcolo contributivo (molto meno vantaggioso). Si tratterebbe, in questo caso, di pensione incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma.Si tratta, comunque, per entrambe, di pensioni povere, che comportano la preventiva  cessazione dal servizio, il riconoscimento di una inabilità permanente ed assoluta e, solo per le pensioni di privilegio, anche il riconoscimento di inabilità dovuta a causa o concausa di servizio. Quindi il consiglio è, se le Sue condizioni di salute lo consentono, di tirare avanti il più possibile nel rapporto di lavoro dipendente, pur riguardandosi attentamente e verificando anche, se del caso, la possibilità di essere assegnato a funzioni ed attività compatibili con il proprio stato di salute.

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Il dott. P.C. scrive:"Vorrei, per cortesia, dei chiarimenti:

  1. Se è il dipendente a fare domanda per andare in pensione al compimento dei 40 anni contributivi, la finestra di 12 mesi rimane senza stipendio e senza pensione?
  2. Se, invece,  è l'Azienda a mandare in pensione il dipendente?
  3. La finestra è di 12 o di 11 mesi?
  4. Con l'IPS che succede?"

 

  1. La finestra di 12 mesi è priva di pensione ma "con stipendio", infatti le amministrazioni sono tenute a mantenere in servizio il dipendente fino all'apertura della finestra utile.
  2. Se è l'amministrazione che "rottama", le condizioni di finestra non mutano, ma essa è semplicemente vincolata ad un preavviso di 6 mesi rispetto alla volontà di interruzione anticipata del rapporto (che, di fatto, diventano 12 mesi).
  3. La finestra si apre al 13° mese successivo alla maturazione del requisito, quindi la pausa è di 12 mesi interi, più la frazione di mese che eventualmente manchi al termine dello stesso mese di maturazione.
  4. L'IPS è corrisposta entro 105 giorni dalla cessazione (per la pensione di vecchiaia e per quella dopo 40 anni di servizio) ed entro 270 giorni dalla cessazione per le pensioni di anzianità con meno di 40 anni di servizio. Naturalmente ci sarà il frazionamento del beneficio in due rate annuali, se la liquidazione è di importo superiore ai 90.000 euro lordi, od in tre rate annuali, se la liquidazione è di importo superiore ai 150.000 euro lordi

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Il dott. E.P.T. ci scrive: "Vorrei sapere se la legge finanziaria 2010 ha portato qualche novità o modifica riguardo all'età pensionabile dei dirigenti medici ospedalieri".

La legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) non ha apportato novità all'età pensionabile dei medici dipendenti-dirigenti. L'unica novità di fine anno 2009 è il decreto legge "milleproroghe" (n.194/2009), decreto che è già operante ma è ancora (mentre scrivo) in attesa di conversione in legge, e che ha differito di un anno (dal 31/01/2010 al 31/01/2011) la possibilità dell'esercizio della libera professione intramoenia allargata nelle realtà regionali dove l'intramoenia stessa non può essere garantita compiutamente nelle strutture sanitarie pubbliche. Ci sono, inoltre, due disegni di legge (oggi non ancora operativi, cioè quello di delega al Governo, collegato alla finanziaria 2009, in materia di lavori usuranti, aspettative, permessi, controversie, ammortizzatori sociali, ecc., nonché quello sul cosiddetto "governo clinico"), che potrebbero portare qualche novità, quali: - la possibilità, a domanda dell'interessato, di superare i 65 anni di età (l'attuale età pensionabile), per realizzare i 40 anni di servizio effettivo, comunque senza superare mai i 70 anni; - la possibilità, addirittura, di portare l'età pensionabile di medici dipendenti ai 70 anni secchi (per tutti, o forse solo per i dirigenti apicali). Al momento, tuttavia, queste ultime possibilità mi paiono ancora piuttosto remote.



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