CIMO Regionale

VARIE

Scrive il dott. P. C.: "Lavoro presso un Pronto Soccorso DEA 1 livello dell'interland milanese.
Per una controversia ripetuta con colleghi specialisti(cardiologi - Ginecologi - Pediatri..etc..) che supportano l'attività del medico di guardia in PS, vorrei sapere se sono stabiliti tempi contrattuali per l'espletamento di una richiesta di visita specialistica in Pronto Soccorso."

La normativa contrattuale di area medica non dà alcuna indicazione circa il quesito specifico che Lei pone.
Tuttavia qualche indicazione in merito si può ricavare, per analogia,dalla disciplina dell'istituto della pronta disponibilità.
E' evidente, quindi, che il medico di guardia in PS-DEA di 1° livello deve poter disporre di una "rosa" di specialisti (interni od esterni) che consentano, al bisogno, di perfezionare l'approccio diagnostico-terapeutico sui pazienti in osservazione.
In analogia con il servizio di pronta disponibilità, pertanto, il medico di Pronto-soccorso deve poter reperire immediatamente lo specialista necessario e lo specialista deve poter garantire in tempo ragionevole l'effettuazione della consulenza specialistica.
Tempi e modi delle consulenze specialistiche, anche a supporto del PS-DEA, devono essere dettagliati mediante concertazione aziendale (ex art. 6, c.1, sub B, CCNL 3/11/2005), visto che a tale tipo di relazione sindacale il CCNL di area medica demanda la definizione della "Articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze".
La mia esperienza rileva che solitamente, a livello aziendale, le espressioni più usate per definire i tempi delle consulenze specialistiche richieste con carattere di urgenza sono o "nel più breve tempo possibile", ovvero "entro 20 o 30 minuti dalla richiesta stessa".
Non sono a conoscenza se le Società medico-specialistiche, nella fattispecie la Società di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, abbiano dato indicazioni più vincolanti o dettagliate circa lo specifico caso delle consulenze specialistiche a supporto delle
attività del PS-DEA, cosa che certo non hanno fatto i contratti nazionali di area medica.

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Scrive il dott. A. B.: "Sono un medico ospedaliero, in attività di intramoenia allargata e iscritto da più di dieci anni all'albo dei CTU del Tribunale competente, prima dell'assunzione in ospedale espletavo diversi incarichi di CTU (peraltro ero un ufficiale medico in servizio permanente). Oggi ricevo ancora incarichi dal tribunale che però non posso espletare perchè non riesco a ricevere le giuste informazioni per effettuare la ricevuta fiscale in quanto, come noto, oggi le prestazioni di CTU non avendo finalità diagnostiche e/o terapeutiche sono soggette a versamento IVA. La mia Asl di riferimento mi ha detto che le CTU per loro sono fuori dall'attività intramoenia e debbo fatturarle come prestazioni occasionali, ma il mio dubbio è che essendo iscritto in un albo ciò non sia possibile. Altresì vorrei fare le CTU non come attività occasionale ma proprio come intrameonia. Può indicarmi le normative in merito perchè ho sentito parlare di una circolare sia del Ministero della Salute che della Agenzia delle Entrate in merito."

 In merito al quesito, osservo quanto segue:
-esiste pressochè unanime concordanza sul fatto che le consulenze tecniche d'ufficio richieste dai Tribunali a personale medico qualificato, non appartengano alle attività qualificabili come libera professione intramuraria, ortodossa o allargata;
-tale attività va comunque preventivamente autorizzata dall'azienda di appartenenza quando il personale medico interessato sia a rapporto esclusivo;
-i medici a rapporto esclusivo non possono che fatturare le CTU come prestazioni occasionali, applicando la ritenuta d'acconto del 20%, non essendo Loro consentito aprire partita IVA. Sarà pertanto il Tribunale ad applicare la ritenuta d'acconto, diventando esso stesso sostituto d'imposta, tenuto pertanto ai versamenti d'obbligo e a rilasciare le
ricevute di dovere;
-nella dichiarazione annuale dei redditi, i proventi di tali attività professionali andranno contabilizzati nel quadro specifico delle prestazioni occasionali (quadro RL) e, qualora l'importo di tali prestazioni superi i 5.000 ¤/anno, sarà anche obbligatorio iscriversi
all'INPS, Gestione separata, con obbligo di contribuzione posto per 2/3
a carico del committente e 1/3 a carico del professionista;
-qualora invece la Sua ASL ritenesse le CTU inquadrabili come attività intramoenia, dovrebbe essere la stessa ASL a fatturare con addebito di IVA al 20% (ma non mi pare che la Sua ASL ritenga possibile tale soluzione).
Quanto sopra a seguito della Circolare del Ministero delle Finanze n. 4/E del 28/01/2005, nonchè di successive pronunce della DRE-Agenzia delle Entrate della Campania.

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Il dott. L. C. scrive: "Sono dirigente medico responsabile di SSD presso l'Azienda Ospedaliera  di Benevento. Diversi pazienti chiedono attestati di visita eseguita presso la Struttura ed ancora attestati di terapie cicliche ( 8 sedute) sempre realizzate presso di noi. Desidero chiedere se questi attestati di visita corrispondano ad attestazioni di malattia e quindi vanno compilati on-line oppure posso rilasciarli ( come sempre fatto sino ad oggi) in forma cartacea. Se attestati di terapie cicliche, inoltre, vanno rilasciati volta in  volta o alla fine in forma cumulativa? In questo periodo sto procedendo attraverso la solita certificazione cartacea ma con la seguente postilla : tale attestazione di visita non corrisponde a certificazione di malattia."

Non ritengo che la semplice attestazione di esecuzione di prestazione di visita specialistica, ovvero di esecuzione di terapie cicliche, equivalgano a certificazioni di malattie, con gli obblighi connessi alla
loro trasmissione on-line.Bisogna inoltre considerare a quali fini i pazienti richiedono la
certificazione delle prestazioni anzidette.
La certificazione di malattia on-line competerà, semmai, a chi ha fatto diagnosi di malattia, così da richiedere a vantaggio del paziente visite specialistiche mirate, ovvero a chi prescrive cicli di terapie (penso
alle cure oncologiche in day-hospital), secondo le consolidate prassi dell'arte medica e delle prestazioni garantite dal S.S.N.
Mi pare, infine, che nell'incertezza della soluzione sicura, la postilla
finale da Lei adottata sia sufficientemente "liberatoria".

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Il dott. F. A. F. scrive: "Desidero sapere se l'indennità  di sostituzione del Dirigente di 2° livello percepita dal 2001 al 2007 è una voce pensionabile oppure no."

L'indennità di sostituzione (ex art. 18 CCNL 8/06/2000 ed art. 11, c. 1, sub B, CCNL 3/11/2005) è una voce retributiva non fissa, né costante, che rientra tra le voci utili a determinare la quota B della pensione (nelle pensioni con calcolo retributivo). A sua volta, la quota B della pensione si determina sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di servizio, prima della pensione stessa.

Anche ai fini delle pensioni miste o contributive tale voce viene considerata.

L'indennità di sostituzione non rientra invece nel computo per il calcolo della buonuscita o TFS.

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La dott.ssa M. U. scrive: " La retribuzione di risultato che tipo di indennità è ? fissa e continuativa ? o solo continuativa? o di altro genere?".

La retribuzione di risultato fa parte, assieme ad altre voci retributive, del trattamento accessorio dei medici dipendenti (art. 33, c. 1, sub B, del CCNL 3/11/2005).

Tale voce è pertanto dinamica e variabile, in rapporto alla verifica a consuntivo dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati.

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Il dott. R. B. scrive:  "Può partecipare ad una serie di trasmissioni radiofoniche non retribuite aventi come argomento la medicina in senso stretto senza riferimenti agli aspetti organizzativi ? Deve comunicare o chiedere un parere o un permesso alla Azienda Sanitaria ?"

Pur non essendo specificamente previsto dalla normativa contrattuale di area medica, prudenza ed opportunità consigliano di avvertire preventivamente la direzione aziendale della propria realtà di lavoro circa la prossima partecipazione (su invito, e senza corrispettivo economico) a trasmissioni radiofoniche aventi ad oggetto problematiche mediche, o comunque sanitarie.

Spetterà all'amministrazione, eventualmente, non concedere l'autorizzazione, qualora vi ravvisi qualche motivo ostativo.

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Il dott. R. S. scrive: "Sono un dirigente medico assunto a ruolo dal 04.01.2010.

In precedenza ho prestato servizio in Aeronautica Militare dal 1994 al 2010; in data 01.02.2009 mi trovavo in aspettativa retribuita che avevo richiesto e mi era stata concessa per la frequenza di dottorato di ricerca (titolare di borsa cui ho rinunciato) con decreto dirigenziale del Ministero Difesa fino al termine del ciclo prevista per il 01.02 2012; nel frattempo ho interrotto il mio rapporto di impiego e iniziato un'altro. Ho frequentato il secondo anno del dottorato nel mio tempo libero, riuscendo a conciliare con difficoltà le due attività, adesso avrei necessita di più tempo per la preparazione della tesi e vorrei tornare in aspettativa retribuita? E' possibile?...mi sono stati dati pareri contrastanti."

Ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti per i medici dipendenti-dirigenti del S.S.N., ai fini dell'impegno richiesto per la frequenza e studio connessi al dottorato di ricerca, Lei può:

a) utilizzare le 4 ore settimanali dell'orario contrattuale di lavoro riservate ad attività non assistenziali (cumulabili anche in ragione di anno), più 8 giorni all'anno di assenze retribuite di cui all'art.23 CCNL 5/12/1996, più il tempo libero e le ferie, che Lei volesse eventualmente dedicare all'obiettivo specifico;

b) per quanto riguarda le aspettative:

  1. l'aspettativa a domanda e per motivi di studio, di cui all'art.11, c.2, del CCNL 10/02/2004, è "senza assegni per tutto il periodo della durata del corso o della borsa" , come sono senza assegno tutte le aspettative per motivi personali o di famiglia;
  2. Lei non ha i titoli di anzianità nelle aziende ed enti del Comparto sanitario richiesti per ottenere i "congedi per la formazione", di cui all'art.19 del CCNL 10/02/2004, ma si tratterebbe comunque di periodo non retribuito di durata non superiore a 11 mesi , continuativi o frazionati, nel corso dell'intera vita lavorativa;
  3. se proprio Le vuol bene (la Sua attuale azienda) potrebbe concedere (a domanda) il "comando finalizzato" di cui all'art.20 del CCNL 10/02/2004, ma sarebbe una forzatura rispetto a lettera e spirito del contratto stesso. In quest'ultimo caso, l'azienda potrebbe anche concederle il trattamento economico in godimento (essendo peraltro libera di stabilire altresì durata ed entità del trattamento stesso).

Lei provi comunque, in via informale, a sondare il terreno. Personalmente credo che, tenuto anche conto della situazione economica del Paese e delle aziende sanitarie, sarà più facile ottenere un diniego , che una risposta positiva.

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  Il dott. R. C. scrive: "Sono titolare di incarico di UOS secondo l'art. 27, c. 1, lett. b, con retribuzione minima unificata pari a 759,19 euro e di RV aziendale di euro 690,90 mensili.Nel caso di retrocessione ad incarico di alta professionalità, considerando che il comma 32 dell'art. 9 della legge 122/2010 definisce come "possibile" la retrocessione anche economica, si dovrebbe poter mantenere la stessa retribuzione, giusto? Che impatto ha il fatto che la RPMU con la legge 122/2010 passa nel trattamento fondamentale?"

  L'art. 9, c.32, della Legge 122/2010, consente alla pubbliche amministrazioni, aziende ed enti del S.S.N. compresi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, di non confermare (alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale ed anche in assenza di una valutazione negativa) l'incarico precedentemente attribuito, conferendo al dipendente in questione un altro incarico di valore economico inferiore.

Tutto ciò in deroga a precedenti disposizioni contrattuali (per noi: art. 39, c.8, CCNL 8/06/2000), nonché al precedente obbligo per le amministrazioni (art. 19, c.1-ter, secondo periodo del D.lgs. 165/2001) di dare idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso della mancata conferma dell'incarico, prospettandogli eventuali e nuovi posti disponibili.

Quindi, in caso di applicazione dell'art. 9, c.32, della legge 122/2010 non è possibile mantenere la stessa (maggiore) retribuzione.Infine, la legge 122/2010 non cambia la collocazione della voce retributiva della RPMU, che rimane compresa nel trattamento fondamentale (come già era fin dal CCNL 3/11/2005), mentre la retribuzione di posizione variabile aziendale rimane tra le voci del trattamento accessorio.

E' chiaro tuttavia che le aziende, se saranno responsabili, vedranno comunque di ridurre, laddove indispensabile, la parte variabile della retribuzione di posizione, piuttosto che la componente fondamentale e garantita.

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Il dott. P. C. scrive: "Gradirei  un parere sulla fruizione dei 15 giorni di "riposo biologico" correlati al rischio radiologico. Dalla lettura delle disposizioni contrattuali sembra che al dirigente medico che goda del cosiddetto rischio radiologico siano assicurati due distinti periodi di quindici giorni di riposo nell'arco dell'anno. Uno infatti e' quello del rischio, mentre l'altro e' quello delle cosiddette ferie estive (le due settimane garantite nel periodo giugno settembre). E' contrattualmente corretto conteggiare tutto come ferie, dicendo:" Tu hai 51 (36+15) giorni per stare a casa; se a luglio stai a casa 15 giorni di fila e' stato garantito hai goduto il tuo diritto sia alle due settimane di ferie continuative che ai 15 giorni di riposo biologico; ti restano comunque 36 giorni di ferie che godrai spalmandoli nell'arco dell'anno ma senza avere alcun diritto ad un periodo continuativo di due settimane di assenza, a meno che il Direttore non te lo conceda"?
A me pare che il riposo biologico sia un diritto di chi lavora in particolari condizioni che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) agli altri comunque previsti per tutti i dirigenti medici, tra i quali quello relativo alle due settimane di ferie estive."

Sì, solo il riposo biologico è specifico, obbligatorio ed a disciplina rigida. Tentare quindi di sommare, omogeneizzandoli, i due istituti (riposo biologico e ferie) è un errore, perchè rischierebbe di far venir meno il diritto al riposo biologico stesso.
Ogni elasticità è invece possibile in materia di utilizzo dei 36 giorni complessivi di ferie, previa concertazione sindacale aziendale, ivi compresa la eventuale rinuncia ai 15 giorni continuativi di ferie estive (ma non rinuncia alle ferie stesse).

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Il dott. F. C. scrive: "Desidero avere un parere sindacale o legale in merito alla tempistica del rimborso delle spese legali da parte dell'azienda in caso di conclusione favorevole di un procedimento di causa civile per Responsabilità Professionale.

Caso : un paziente. subì un danno a seguito di procedura radiologica angiografica, citò in giudizio ULSS e Medici, dopo 10 anni di iter civile perse la causa, ma il giudice dispose di "compensare le spese", cioè che ognuno pagasse i propri difensori.Gli attori, parte lesa,  ricorsero quasi subito in appello.A questo punto gli avvocati di 1° grado presentarono prontamente la loro parcella all' ULSS e ai Medici: la prima pagò subito la propria parte, avvisando che non avrebbe rimborsato i secondi in quanto il  procedimento non era concluso.

Quesito : è necessario attendere Appello e Cassazione per avere il rimborso delle spese di una causa vinta?"

E' necessario attendere il giudizio definitivo (nel caso di specie: ricorso in Appello ed, eventualmente, in Cassazione) per avere il rimborso delle spese legali sostenute dai Colleghi medici per una causa di responsabilità civile, in cui sono stati coinvolti, anche se con esito vittorioso (naturalmente sempre che il giudizio definitivo confermi il giudizio di 1°grado).

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Il dott. G. V. scrive: "Sono medico chirurgo presso l'ASP di Enna, il nostro Direttore Aziendale, oggi ha proposto di volere abbattere le liste di attesa, e di volere incentivare i poliambulatori nel territorio , attuando dei progetti finanziati con i fondi dell'incentivazione. Mi chiedo se ciò è possibile.Ed eventualmente se in sede di riunione la cosa dovesse passare a maggioranza cosa posso fare?"

Premesso che l'abbattimento delle liste d'attesa è uno degli obiettivi fatti propri anche dalle norme del vigente contratto nazionale di area medica, in merito al quesito c'è da dire che:

  • i fondi dell'incentivazione non ci sono più, essendo stati sostituiti dai fondi contrattuali per la retribuzione di risultato (che sono distribuiti a consuntivo sulla base degli obiettivi contrattati, previa verifica della loro realizzazione, totale o parziale);
  • i fondi contrattuali per i medici dipendenti-dirigenti sono una dotazione di risorse (art. 26 CCNL 17/10/2008, nel caso che interessa) a destinazione vincolata, che non possono essere a loro sottratti, anche se nel rispetto delle condizioni prima ricordate;
  • se l'incentivazione delle attività poliambulatoriali sul territorio è fatta mediante medici dipendenti (e non medici convenzionati con il S.S.N.), il progetto mi pare rientri nella legittimità;
  • se in sede di contrattazione sindacale integrativa aziendale la proposta di cui al quesito raggiunge la maggioranza dei consensi sindacali, come avviene in sede politica, è la maggioranza che vince, sempre che si rimanga nel rispetto delle regole (di legge e contrattuali).

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Il dott. S. B. ci scrive: "Sono un dirigente medico ex I° livello e da alcuni anni vivo una situazione di mobbing imposta dal primario del reparto in cui lavoro, che ritengo dovuta ad antipatie  personali. Realtà che non ho denunciato o documentato: ne sono però  silenziosi testimoni altri medici ed infermieri del medesimo reparto, nonché dirigenti primari di altri reparti.Senza esasperare toni vorrei rispettasse alcuni miei diritti: che firmasse per tempo ferie e congedi per aggiornamento. Preciso che per  carenza di personale medico sono circa tre anni che sono impossibilitato, insieme a tutti altri colleghi, a godere dei 15 giorni di ferie estive. Ho provato a fare richiesta presso protocollo centrale ed anche alla direzione sanitaria che mi risponde che la procedura non e' corretta in quanto la mia domanda di congedo deve essere inoltrata solo al primario. Al primario chiedo inoltre di indicarmi un giorno da dedicare all'ambulatorio divisionale  specialistico di cui lui stesso a fine anno mi chiede resoconto e invece non ottengo risposta per cui spesso sono costretto a svolgere attività fuori orario di servizio senza poterle recuperare né monetizzare.Oppure chiedo di non essere coinvolto nei turni ove ho chiesto ed ottenuto dall'azienda di svolgere attività intramoenia libero-professionale che tra l'altro dipende da quella attività di specialistica ambulatoriale di cui sopra e che lui non favorisce certo, e anche questa richiesta non viene rispettata…Chiedo pertanto dettagliate istruzioni su come comportarmi."

Tutti i quesiti sono di chiara valenza locale.

Quando si richiede l'esercizio di un diritto, bisogna indicare articolo e comma dei contratti nazionali vigenti di area medica che attengono ai vari istituti in questione (ferie, aggiornamento e formazione, recupero orario, articolazione dell'orario di lavoro, libera professione, ecc.).

Quando si richiede una risposta chiara e tempestiva da parte di dirigenti sopraordinati (personale sanitario od amministrativo) rispetto a questioni di legittimo interesse, bisogna inoltrare agli interessati una raccomandata A.R. chiedendo una cortese risposta entro 15-20 giorni ai sensi della legge 241/90, del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del D.Lgs. 150/2009.

Bisogna tener conto, inoltre, delle intese contrattate e definite localmente, nonché dei verbali di concertazione aziendale, e far  intervenire doverosamente i sindacati medici locali quando la Controparte (che qualche volta può essere anche lo stesso primario) contravvenga alle regolamentazioni locali, ovvero alle norme dei contratti nazionali di area medica.

Infine, da quanto si evince dal quesito, non ritengo proprio che sia in atto alcun atteggiamento mobbizzante da parte del primario (tutt'al più trattasi di disattenzione, superficialità, pigrizia, incompetenza circa la vigente normativa contrattuale e del lavoro). Mobbing infatti si ha quando intervengano atteggiamenti e comportamenti  "diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi  connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della U.O. di appartenenza" (art. 7 CCNL 3/11/2005).

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Il dott. R. C. scrive: "Gradirei sapere come interpretare l'art. 40 del D.L.vo 165 del 2001 a proposito dell'ambito di operatività dei sindacati. Non è mi è chiaro ad esempio se l'organizzazione dell'emergenza (guardia medica) richieda o meno la concertazione."

E' l'art.6, c.1, sub B, del CCNL 3/11/2005, tuttora vigente, non il Dlgs 165/2001 e successive modificazioni, che stabilisce che "l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze" è materia di concertazione sindacale locale.

Ricordo tuttavia come la concertazione sia una relazione sindacale debole perché, in caso di diverso parere, prevale la posizione dell'amministrazione, salvo il diritto dei lavoratori e delle loro OO.SS. di mettere a verbale il proprio dissenso.

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Il dott. F. N. scrive:"Presto servizio quale Dirigente Medico della Regione Veneto.

L'amministrazione ci ha comunicato l'obbligo della trasmissione telematica all'INPS dei certificati di malattia, dopo aver predisposto quanto necessario per eseguirla.Non abbiamo tuttavia ricevuto nessuna indicazione sulle situazioni in cui noi medici specialisti, dipendenti ospedalieri, siamo tenuti a rilasciare questa certificazione.

Si fa presente che:

- nessuno di noi ha mai rilasciato certificati INPS (compito sinora svolto abitualmente dai medici di Medicina generale), nè cartacei nè tantomeno telematici;

- la normativa prevede che la trasmissione sia effettuata dal medico o dalla struttura che rilascia il certificato;

- il medico tenuto a rilasciare il certificato viene generalmente definito come "medico curante", almeno nella normativa che io ho potuto consultare;

- la nostra amministrazione non ci ha indicato in quali situazioni siamo noi tenuti al rilascio del certificato di malattia (ma ha molto insistito sulle sanzioni previste in caso di mancato invio telematico);

- fra i colleghi, per uno spontaneo impulso "difensivo", si tende ad affermare l'idea che <<l'obbligo di invio telematico del certificato non implica l'obbligo di rilasciare il certificato>> (idea questa a mio giudizio alquanto pericolosa per noi, ma che rende evidente come sia necessario definire bene l'ambito di competenza del provvedimento).

Le chiedo chiarimenti su quali siano le situazioni in cui siamo tenuti a rilasciare un certificato di malattia; ed ipotizzo alcune possibilità della nostra pratica clinica quotidiana:

- alla dimissione di un paziente ospedalizzato

- in seguito ad una visita ambulatoriale (sempre? solo dopo visita "urgente"?)

- in seguito ad un interventino ambulatoriale

- ed in caso si renda necessario un certificato di prosecuzione di malattia? il paziente torna da noi? ed in questo caso, a che titolo lo vediamo? (occorrerebbe normalmente che il paziente si prenotasse un'altra visita chirurgica al C.U.P., provvisto di una richiesta del suo MMG, pagando il corrispondente ticket)

- e nel caso il chirurgo ritenga non invalidante una situazione clinica per  cui il paziente richiede il certificato di malattia?

Prevedo che il nostro abituale comportamento clinico andrà notevolmente modificato in funzione di questa innovazione (solitamente non ci soffermiamo sulla prognosi dell'inabilità temporanea, demandandola al MMG - che spesso la contratta poi con il paziente- al contrario di quanto accade invece agli ortopedici che hanno prognosi standard per le patologie più frequenti). Inoltre, è opinione comune fra i colleghi dell'ospedale che il fatto di assolvere a quest'obbligo comporterà un allungamento del tempo da dedicare ad ogni singolo accesso dei pazienti e che perciò si dovrebbero rivedere i calendari delle prenotazioni (riducendo il numero di accessi nell'unità di tempo); ciò comporterà un allungamento delle liste di attesa.

Certamente anche i medici dipendenti ospedalieri sono destinatari degli obblighi in materia di certificazioni telematiche di malattia (INPS) e sono quindi soggetti, in caso di inadempienza, alle possibili sanzioni di cui al D.Lgs. 150/2009 del Ministro Brunetta.
Premesso che i medici ospedalieri (e non solo quelli di pronto soccorso), anche prima di Brunetta erano tenuti a rilasciare le certificazioni di malattia INPS (come erano tenuti alle certificazioni INAIL) ogni qualvolta i pazienti lo richiedessero e che certificazione telematica o cartacea comportano comunque la responsabilità del medico, c'è da dire:

  1. che mi sorprende che nella Vostra realtà di lavoro non si sia messa a punto in tempo utile una regolamentazione interna (previa concertazione sindacale) su questa tematica, che certamente implica anche una diversa organizzazione del lavoro, visto che necessariamente cambiano tempi e carichi di lavoro;
  2. che su queste materie è intervenuta recentemente la Circolare n.2 DFP/DDI del 28/09/2010 assicurando che le amministrazioni non adotteranno atteggiamenti punitivi, se non in casi di "colpa esplicita", essendo il nuovo sistema in fase di monitoraggio (ed io aggiungo "di rodaggio");
  3. che lo stesso Dipartimento per la Funzione pubblica sta predisponendo sulla questione una nuova Circolare interpretativa, che sarà emanata prossimamente.

L'unico consiglio che mi permetto di dare è di utilizzare sempre il "buon senso", nonché correttezza e professionalità, certo mai rifiutando una certificazione di malattia ad un paziente che la richieda, e che sia effettivamente "malato".







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