CIMO Regionale
Ultimissima giovedì 4 marzo 2010

Approvata definitivamente la legge sui “lavori usuranti” che, tra l’altro, modifica l’età pensionabile della Dirigenza Medica.

Art. 22. (Eta` pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) 1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». 2. ….omissisi…. 3. Le disposizioni di cui al comma 1dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Commento: l’età pensionabile, quindi, rimane fissata a 65 anni, ma il medico può chiedere di rimanere fino al compimento dei 40 anni effettivi di servizio (senza i riscatti quindi). La soppressione del richiamo all’applicazione dell’articolo 16 del D. Lgs. 503 elimina la discrezionalità dell’Amministrazione, introdotta dalla L. 133/2009. Questa norma, invece, non modifica la cosiddetta “rottamazione” che mantiene la sua cogenza per il triennio 2009-2011.
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