Questo articolo ha alcuni aspetti non chiari dal punto
di vista interpretativo.
CIMO-ASMD emanerà a breve un' informativa con le indicazioni
operative per i propri associati.
Testo dell'articolo Art. 22. DDL "Collegato lavoro"
1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le
parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del
quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite
massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età
e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del
numero dei dirigenti».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche
elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del
compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in
servizio alla data del 31 gennaio 2010.

